Sono giorni difficili per Viagogo AG, la società svizzera che gestisce l’omonima piattaforma globale di vendita online di biglietti di eventi. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inflitto all’azienda una ulteriore sanzione di oltre 12 milioni di euro a causa delle violazioni delle norme in materia di secondary ticketing, o più informalmente di bagarinaggio online. Dal 2020 la società è stata oggetto di altri tre procedimenti sanzionatori. A far emergere gli illeciti è stata un’indagine condotta con il supporto della Guardia di Finanza e del Gruppo Radiodiffusione ed Editoria del Nucleo Speciale Beni e Servizi.
Multa da 12 milioni di euro a Viagogo per bagarinaggio
Le verifiche hanno permesso di accertare la vendita o il collocamento sul sito web di Viagogo di biglietti per 68 eventi che si sono svolti nel 2022 con prezzi superiori anche di 10 volte rispetto ai valori nominali. Tra gli spettacoli interessati, c’erano concerti di artisti italiani e internazionali come i Måneskin, Blanco, Renato Zero e il Cirque du Soleil.
In vista della ripresa del mercato dei concerti ai livelli pre Covid, l’Agcom ha avviato un monitoraggio ad ampio raggio, in collaborazione con le fiamme gialle, al fine di individuare i flussi anomali di vendita di biglietti sul mercato secondario.
Il fenomeno del secondary ticketing sottrae risorse significative al Fisco e limita l’accesso alla cultura per un’ampia fetta di pubblico. La sanzione da ben 12.240.000 euro rappresenta un passo importante nella lotta attiva al bagarinaggio
Che cos’è il secondary ticketing e quando è illegale in Italia
Il secondary ticketing è una pratica che consiste nella rivendita di un biglietto per un evento che è stato in precedenza acquistato tramite i canali primari autorizzati, ovvero punti vendita fisici, box offices, siti ufficiali degli organizzatori, siti internet di rivendita primari.
Per la legge italiana è vietata la messa in vendita dei titoli di accesso a eventi di spettacolo da parte di soggetti non autorizzati. La rivendita può essere effettuata tuttavia sia entità che singoli utenti in modo occasionale e senza finalità commerciali.
In ogni caso rispettando una sola condizione: il prezzo deve essere uguale al valore nominale, cioè quello riportato sul biglietto originario, stabilito dagli organizzatori dell’evento. Solo i rivenditori autorizzati possono applicare delle commissioni, che servono per i costi di modifica del nominativo o per la gestione delle pratiche di intermediazione.
Costi che devono essere chiaramente evidenziati in modo che l’acquirente possa verificare che il prezzo del biglietto corrisponda a quello nominale.
Come evitare le truffe legate al secondary ticketing
Quando si è alla ricerca di un biglietto online e non si conosce l’indirizzo web esatto del rivenditore ufficiale, può capitare di incappare attraverso i motori di ricerca in siti poco affidabili e trovare tra i primi risultati degli annunci di biglietti rivenduti da società che fanno secondary ticketing non autorizzato.
Sono tre i campanelli d’allarme che riguardano queste realtà.
- Assenza di trasparenza sul prezzo nominale e su eventuali altri costi aggiuntivi.
- Frasi che incentivano all’acquisto di biglietti o contatori sulla disponibilità degli stessi.
- Prezzo superiore al prezzo nominale.
Non è la prima volta che le autorità infliggono importanti multe ai siti di biglietti online, tema già affrontato qua. Il fenomeno del bagarinaggio online è infatti noto da tempo, come spiegato qua. Contro il secondary ticket è già scatto il giro di vite di cui vi abbiamo parlato qua.