Superbonus, e se la banca rifiuta il credito originario? Come fare

Da quando sono cambiate le regole del Superbonus le cose si sono complicate per molti: come fare, allora, se una banca rifiuta la cessione del credito dopo i lavori?

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Da quando sono cambiate le regole del Superbonus le cose si sono complicate per molti. Stare al passo con le modifiche e gli interventi di revisione non è stato facile e in molti casi si è rischiato di bloccare l’intero sistema: ma come fare, allora, se una banca rifiuta la cessione del credito a lavori già iniziati? A questa domanda ha provato a rispondere l’Agenzia delle Entrate.

Superbonus, la banca non mi riconosce la cessione del credito: e ora?

Con la risposta all’interpello n. 358/2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’utilizzo parziale in compensazione del credito d’imposta da Superbonus e la ricostituzione del valore originario dello stesso.

Nello specifico, in merito all’applicazione dell’articolo 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) così come previsto dal decreto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il contribuente che si è rivolto alla Direzione Centrale AE ha spiegato di avere diritto ad un credito d’imposta derivante da Superbonus e di averne utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022, tramite il codice tributo 6921.

Considerato però che gli istituti bancari e/o assicurativi, contattati al fine di cedere il residuo credito ex articolo 121, si sono rifiutati di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione, l’Istante ha chiesto all’Agenzia come poter ricostituire l’originario credito
spettante.

Lo stesso, al fine di ripristinare il valore originario del credito d’imposta – già parzialmente compensato con il modello F24 – ha proposto di riversare la quota già fruita mediante il medesimo modello e lo stesso codice tributo (6921), utilizzato all’atto della sua compensazione. In aggiunta ha chiesto se, una volta ripristinato l’ammontare originario, avrebbe potuto concordare con un istituto bancario e/o assicurativo la cessione del credito.

Cessione credito Superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come specificato nella risposta AE, l’art. 121 del decreto Rilancio citato – al comma 1, lettera a) – attribuisce al fornitore, che ha eseguito uno degli interventi edilizi indicati dal legislatore, un credito d’imposta corrispondente allo sconto applicato in fattura al committente.

Ai sensi del successivo comma 3, poi, viene aggiunto che “i crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione” e “sulla base delle rate residue di detrazione non fruite”. Pertanto: “Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione”, mentre “la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.

In alternativa, il medesimo credito può essere ceduto ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, comunque, è stato istituito il codice tributo 6921 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti da cessioni e sconti del Superbonus, disposti dall’articolo 121 del decreto Rilancio, prevedendo che, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato.

La soluzione prospettata dal contribuente, e cioè il ripristino dell’ammontare del credito già fruito tramite riversamento all’Erario, non è quindi contemplata, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto.

Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità, tenuto conto peraltro che la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito, e l’impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari (sulle quali l’Agenzia delle entrate non può interferire).