Sostegni bis, sospensione mutuo prima casa: arriva la proroga. Requisiti e beneficiari

In arrivo la proroga delle deroghe per l'accesso al Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini

Buone notizie in arrivo per chi ha comprato casa. Non solo il premier Mario Draghi ha anticipato che lo Stato garantirà il mutuo sulla casa dei giovani. Scorrendo la bozza del decreto Sostegni bis (qui le principali novità e i ristori) si trova infatti anche la proroga delle deroghe per l’accesso al Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini.

Come funziona il Fondo di sospensione mutui prima casa

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito dal Ministero dell’Economia nel 2007 e prevede in generale la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250mila euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Chi ha diritto alla sospensione delle rate del mutuo

I casi attualmente previsti per l’accesso al Fondo Gasparrini, che verranno però ampliati nel Sostegni bis, per ora sono:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • cessazione dei rapporti di lavoro atipici, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • morte
  • handicap grave 
  • invalidità civile non inferiore all’80%.

La Legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha esteso da 9 a 24 mesi, cioè fino all’8 aprile 2022, la deroga introdotta con il decreto legge 23/2020, che ammette ai benefici del fondo anche i contratti di mutuo in ammortamento da meno di un anno.

L’estensione della platea dei beneficiari per l’emergenza Covid

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il Fondo era stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto prima dal decreto Cura Italia e poi dal decreto Liquidità, la platea dei potenziali beneficiari era stata allargata, fino al 17 dicembre 2020, a queste categorie di beneficiari:

  • lavoratori che hanno subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
  • lavoratori che hanno subito una riduzione pari almeno al 20% dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, per un periodo di 9 mesi, che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività causa Coronavirus
  • titolari di mutui per un importo massimo di 400mila euro
  • titolari di mutui che fruiscono già della garanzia del Fondo.

Per i lavoratori che hanno perso o visto ridursi il lavoro, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Fondo Gasparrini, i nuovi requisiti Covid

Per l’accesso al Fondo non è stata richiesta la presentazione dell’ISEE ed è stato possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché in regola con il pagamento delle rate degli ultimi 3 mesi.

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.

In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni per accedere al Fondo (proprietà dell’immobile, titolarità del mutuo e residenza nell’immobile), sussistano nei confronti anche del solo mutuatario.

Il dl 17 marzo 2020 ha anche previsto, per tutti i casi di accesso al Fondo e senza limiti temporali, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il rimborso degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Con il decreto Liquidità del 4 giugno 2020 è stata poi introdotta una nuova procedura che prevede l’automatica sospensione della prima rata da parte della banca sin dal momento della presentazione della domanda di sospensione del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla sua completezza e regolarità.

Gli esclusi dal Fondo di solidarietà mutuo prima casa che potrebbero rientrare

Per il 2021, con i tassi ancora ai minimi, la nuova platea di beneficiari non era stata ammessa al Fondo, escludendo dunque dalla moratoria mutui prima casa:

  • autonomi
  • professionisti
  • coltivatori diretti
  • artigiani
  • piccoli commercianti
  • imprenditori chi esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari.

Ma ora le cose dovrebbero cambiare con il nuovo decreto Sostegni bis in arrivo, che conferma l’accesso ad una platea di soggetti più ampia, considerate le difficoltà economiche causate dal Covid, ed estende anche la durata del Fondo di garanzia per il mutuo prima casa al 31 dicembre 2021.

Come fare domanda per la sospensione del mutuo

Consap, società del Ministero dell’Economia e gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 20 giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso questo termine senza risposta, la domanda si ritiene comunque accolta.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.

Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione.

>>> Scarica qui il modulo per la domanda della sospensione del mutuo <<<

La banca trasmette telematicamente a Consap la domanda di sospensione, solo se questa è completa di tutti i documenti previsti entro 10 giorni solari consecutivi. Consap, successivamente, ha 20 giorni solari consecutivi per concedere l’autorizzazione alla sospensione. La banca ha poi 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all’indirizzo: fondosospensionemutui@consap.it.