Libretto Famiglia Inps: cos’è, a cosa serve e come richiederlo

Per ottenere alcune prestazioni erogate dall'Inps è necessario possedere il cosiddetto Libretto Famiglia. Ecco cos'è e come funziona

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Per ottenere alcune prestazioni erogate dall’Inps è necessario possedere il cosiddetto Libretto Famiglia. Il Libretto Famiglia serve per prestazioni di lavoro occasionale, che possono essere utilizzate da quei soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario, oppure per richiedere il bonus baby sitter o il bonus centri estivi introdotti dal Governo Conte per l’emergenza Covid nel decreto Cura Italia.

Cos’è il Libretto Famiglia

Il Libretto Famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa. Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.

Il Libretto Famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.

Per quali attività si può usare

Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il Libretto Famiglia sono:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Limiti economici

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5mila euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5mila euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Questi importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate.

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento, 8 euro costituiscono il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL, e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Quali dati comunicare

L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • l’ambito di svolgimento;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS. L’Inps, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.

Come richiederlo

Per usufruirne sia l’utilizzatore che il prestatore possono usare:

  • piattaforma tramite il servizio online dedicato
  • contact center
  • patronati
  • intermediari muniti di apposita delega.