Libretti postali, 21 giugno da incubo: per chi scatta l’estinzione (e perde i soldi)

I titolati di libretti postali dormienti a partire dal 21 giugno si ritrovano una bruttissima sorpresa: addio ai propri risparmi. Ma un modo per recuperarli c'è

Tantissimi di voi hanno scritto a QuiFinanza in queste settimane per avere chiarimenti in merito ai cosiddetti libretti di risparmio postali dormienti. Da qualche mese infatti si parla della data del 21 giugno, giorno di inizio estate, perché proprio a partire da oggi succede qualcosa che è bene evitare. Vediamo di fare chiarezza.

Cosa sono i libretti postali dormienti

Iniziamo col dire che i libretti postali cosiddetti dormienti sono depositi di denaro in Posta che hanno queste caratteristiche:

  • non sono movimentati dal titolare da più di 10 anni, cioè non più utilizzati
  • non sono sottoposti a procedimenti o blocchi operativi che ne impediscano la movimentazione delle somme
  • hanno un saldo almeno superiore a 100 euro.

I saldi dei libretti dormienti a un certo punto vengono trasferiti a uno speciale fondo gestito da Consap, istituito dalla Finanziaria 2006. Dal 14 giugno 2010, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato infatti a Consap la gestione delle domande di rimborso dei “Rapporti dormienti”, cioè quei conti correnti, assegni circolari, libretti nominativi, libretti al portatore, certificati di deposito nominativi, certificati di deposito al portatore, fondi di investimenti o altri strumenti finanziari che non sono più utilizzati da almeno 10 anni.

Cosa succede dopo 10 anni di inattività del libretto

In particolare, il Regolamento in materia di depositi dormienti prevede che siano considerati “dormienti” i depositi di somme di denaro, i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione e i contratti di assicurazione in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata, con saldo superiore a 100 euro, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari.

Lo stesso Regolamento prevede che, trascorsi i 10 anni, il deposito dormiente debba essere estinto, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare non effettui un’operazione o una movimentazione, compresa l’eventuale comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto. Se non succede nulla entro questo termine, le somme depositate vengono trasferite al Fondo Consap.

Cosa succede il 21 giugno e per chi

Cosa succede quindi martedì 21 giugno? Che i libretti dormienti vengono estinti per tutti i titolari dei libretti risultati dormienti al 30 novembre 2021 che non abbiano dato disposizioni, presso qualsiasi Ufficio Postale, per consentire il censimento anagrafico del proprio libretto.

Per loro scatta dunque, a partire dal 21 giugno, l’estinzione del libretto da parte di Poste Italiane e la conseguente perdita delle somme depositate, che passano al Fondo Consap.

Come consultare i libretti dormienti

E’ possibile consultare i libretti dormienti sostanzialmente in 4 modi:

  • sul sito poste.it, dove trovate l’elenco completo (lo trovate cliccando qui), ordinati in base al numero identificativo dell‘ufficio postale presso cui sono stati aperti
  • sul sito poste.it utilizzando lo strumento di ricerca di Adobe Acrobat Reader e inserendo il numero identificativo dell‘ufficio postale
  • presso tutti gli uffici postali
  • telefonando al numero gratuito 800.00.33.22.

Cosa fare se si ha un libretto postale dormiente

I titolari dei libretti presenti nell’ultimo elenco pubblicato devono presentarsi, entro il 20 ottobre 2022, in un qualsiasi ufficio postale per dare disposizioni e consentire il censimento anagrafico del proprio libretto.

Successivamente al 20 ottobre, in assenza di disposizioni impartite dal titolare, Poste Italiane dovrà procedere all’estinzione del libretto. Come detto, le somme su di esso depositate saranno devolute al Fondo gestito da Consap.

I titolari dei libretti che hanno ricevuto una comunicazione da Poste Italiane in cui viene segnalata la dormienza del libretto, per evitarne l’estinzione e il trasferimento dei relativi saldi al Fondo Consap possono fare due cose:

  • inviare una comunicazione all’indirizzo riportato nella lettera ricevuta oppure
  • effettuare un’operazione sul libretto entro il termine indicato nella comunicazione stessa.

Come recuperare le somme dormienti

Attenzione però: c’è ancora una possibilità di recuperare le proprie somme dormienti anche una volta che sono già state trasferite a Consap.

Sul sito di Consap è disponibile un’applicazione web per la ricerca e la consultazione di tutte le posizioni già confluite al Fondo. Per gli aventi diritto, è possibile inviare a Consap una richiesta di rimborso entro 10 anni dalla data di dormienza.

Le domande di rimborso devono essere sempre corredate dalla rispettiva attestazione di devoluzione al Fondo, emessa dalla Banca o da Poste Italiane s.p.a., o da altro istituto finanziario/assicurativo, conforme al modello scaricabile qui.

Chi è titolare di uno o più titoli confluiti al Fondo può fare domanda di rimborso direttamente a Consap senza che ci sia bisogno di rivolgersi a un mediatore, come un agente finanziario, avvocato o altro professionista.

Consap provvederà ad esaminare le domande ricevute secondo un ordine cronologico, chiedendo eventuali integrazioni o rettifiche qualora ve ne sia bisogno, e, per le istanze definite positivamente, a rimborsare le somme dovute.

Come chiedere il rimborso e a chi

La domanda di rimborso può essere fatta in 2 modi diversi:

  • scaricando il modulo predisposto da Consap, compilandolo e inviandolo tramite raccomandata A/R (qui le istruzioni), oppure
  • generare la domanda online sul sito di Consap e inviarla tramite raccomanda A/R (qui le istruzioni). Anche nel caso di compilazione tramite portale, Consap avvierà l’istruttoria delle richieste solo alla ricezione della documentazione originale tramite raccomandata A/R.

Quando il rimborso non è ammesso

Il rimborso non è invece previsto nei seguenti casi:

  • beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita, cosiddette polizze vita
  • beneficiari di buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale
  • beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale
  • ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale
  • rapporti dormienti, una volta decorso il termine di prescrizione decennale, dalla data di devoluzione al Fondo.