Contributo a fondo perduto per le partite Iva, al via il 30 marzo: a chi spetta e come fare domanda

Il nuovo decreto Sostegni interviene a sostegno degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza Covid, riconoscendo un contributo a fondo perduto a favore delle partite Iva

Il nuovo decreto Sostegni interviene a sostegno degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza Covid, riconoscendo un contributo a fondo perduto a favore di alcun particolari soggetti. Si tratta di coloro che:

  • svolgono attività d’impresa, di arte o professione o di reddito agrario (compresi i professionisti appartenenti a ordini professionali, esclusi precedentemente)
  • siano titolari di partita IVA (anche forfettari)
  • siano residenti o comunque stabiliti in Italia.

Una delle grandi novità, rispetto ai precedenti ristori, è che questo contributo è rivolto potenzialmente a tutti, senza distinzione di attività (vengono meno i codici ATECO) o regime fiscale (potranno quindi richiederlo anche le partite Iva forfettarie) o zone di appartenenza dei contribuenti.

Chi può chiedere il contributo a fondo perduto 2021

Ma ecco a chi spetta il contributo a fondo perduto, seppur con requisiti diversi:

  • professionisti che hanno aperto la partita Iva prima del 2019
  • professionisti che hanno aperto la partita Iva tra il 2019 e il 2020
  • professionisti che hanno aperto la partita Iva nel 2020 o nel 2021.

Professionisti che hanno aperto la partita Iva prima del 2019

Per poter richiedere il contributo a fondo perduto, i titolari di partita Iva che abbiano aperto la partita Iva prima del 1° gennaio 2019 devono rispettare alcuni requisiti:

  • fatturato inferiore a 10 milioni di euro nel 2019;
  • calo di fatturato e dei corrispettivi tra il 2019 e 2020 di almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Per determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Professionisti che hanno aperto la partita Iva tra il 2019 e il 2020

Il contributo a fondo perduto per le partite Iva spetta però anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Per questi soggetti cioè il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per questi soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l’ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.

Professionisti che hanno aperto la partita Iva nel 2020 o nel 2021

Chi, invece, ha aperto la partita Iva nel 2020 o nel 2021 e, quindi, non ha la possibilità di calcolare la perdita media mensile, riceverà il contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2mila euro per i soggetti diversi.

Dipendenti e pensionati?

A differenza dei precedenti bonus e contributi a fondo perduto nel decreto Sostegni non si trova nessun esplicito riferimento ai titolari di pensione o redditi da lavoro dipendente, ma sembra che ne possano beneficiare anche i lavoratori dipendenti o pensionati che svolgono attività professionale o d’impresa con partita Iva.

Quanto spetta di contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Come per i precedenti contributi, il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150mila euro.

La percentuale da applicare è:

  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100mila nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100mila e fino a euro 400mila nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400mila e fino a euro 1 milione nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno. Il contributo minimo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti previsti per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Quando e come si presenta la domanda per il contributo a fondo perduto

La domanda per ottenere il contributo a fondo perduto deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Non c’è nessun click day: la domanda per il contributo a fondo perduto può essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021. In caso di errore, è possibile in questo stesso arco temporale presentare una nuova istanza sostitutiva.

L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo o non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

La trasmissione telematica dei dati può essere eseguita mediante:

  • l’applicazione desktop telematico: la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel modello.Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura
  • il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Vi rimandiamo qui per la procedura passo passo.