Bonus verde prorogato: come funziona, cosa comprende e quanto spetta

La Legge di Bilancio 2022 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024 diverse detrazioni spettanti per le spese sostenute per la propria casa

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Nell’ultima Legge di Bilancio il governo Draghi ha introdotto importanti novità sul fronte dei Bonus casa. In una circolare, la n. 9/E del 1 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito una guida alle modifiche più rilevanti per i contribuenti. La Legge di Bilancio 2022 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Ma anche quelle che danno diritto al cosiddetto Bonus verde, istituito nel 2017.

Come funziona

Ma cos’è esattamente il Bonus verde e cosa riguarda? Si tratta di una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute per:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Chi può averlo e cosa comprende

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione e che ha sostenuto le relative spese.

Il Bonus verde può arrivare fino a 1.800 euro e consiste in una detrazione dall’imposta lorda del 36% delle spese sostenute, nel limite di spesa di 5mila euro annui per unità immobiliare residenziale.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro lo stesso importo massimo complessivo di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

In questa ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della Dichiarazione dei redditi.

La detrazione, ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, non spetta per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo
  • i lavori in economia: questo non esclude comunque che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni, come bonifico bancario o postale.