Bonus moda 2022, quando scade e a chi è rivolto: cosa c’è da sapere

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello da presentare e fornito le istruzioni per il credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze di magazzino

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Dal 10 maggio saranno aperte le domande per richiedere il bonus moda 2022, relativo alle rimanenze di magazzino per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Rispetto a quanto previsto dal Decreto Sostegni Ter, sono state aggiornate e rafforzate le risorse a disposizione per il 2022 per gli esercizi commerciali del settore della moda. Il totale arriva così a 250 milioni di euro, con il parallelo ampliamento della platea di imprese che potranno beneficiarne.

Cos’è il bonus moda e come fare domanda

L’Agenzia delle Entrate ha diramato una nota ufficiale per illustrare le motivazioni alla base della misura. “Al fine di sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre anni precedenti a quello di spettanza del beneficio”.

Le imprese citate hanno tempo fino alla scadenza del 10 giugno per richiedere i benefici previsti dal Governo. La prima finestra temporale per richiedere il bonus moda e tessile si è chiusa il 22 novembre 2021, mentre la seconda si in augura il 10 maggio 2022.

Per inoltrare la domanda è necessario utilizzare il modello aggiornato al 6 maggio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La nuova versione del testo è stata predisposta a seguito dell’approvazione del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework. La comunicazione deve essere presentata per via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Le condizioni per accedere al bonus moda

Per avere diritto al bonus è necessario aver registrato, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d’imposta precedenti. Come riporta Ipsoa, le condizioni principali sono sostanzialmente tre:

  • il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media;
  • le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione;
  • per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Quali sono i codici Ateco ammessi

Oltre alle attività indicate nel Decreto attuativo del Mise, quindi, possono presentare domanda per il bonus 2022 anche le imprese del settore che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Le attività ammissibili sono esclusivamente quelle individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 27 luglio 2021. Si tratta in particolare dei seguenti codici di cui alla classificazione Ateco: 13.20.00; 13.30.00; 13.91.00; 13.92.10; 13.92.20; 13.93.00; 13.94.00; 13.95.00; 13.96.10; 13.96.20; 13.99.10; 13.99.20; 13.99.90; 14.11.00; 14.12.00; 14.13.10; 14.13.20; 14.14.00; 14.19.10; 14.19.21; 14.19.29; 14.20.00; 14.31.00; 14.39.00; 15.11.00; 15.12.01; 15.12.09; 15.20.10; 15.20.20; 16.29.11; 16.29.12; 20.42.00; 20.59.60; 32.12.10; 32.12.20; 32.13.01; 32.13.09; 32.50.50; 32.99.20;
  • le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco 2007: 47.51, 47.71, 47.72.
Il codice può essere prevalente o non prevalente. In presenza di più attività, si deve considerare il codice corrispondete all’attività considerata prevalente.