Bonus 200 euro, chi dovrà restituirlo: scattano i recuperi Inps

Chi ha ricevuto il bonus 200 euro potrebbe doverlo restituire: l'Inps parla di "indennità una tantum non dovuta", specificando anche quando scatta il recupero

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Nel quadro delle misure urgenti adottate per far fronte alla spinta inflazionistica e alla crisi energetica, il governo ha approvato, già a maggio, il cd. bonus 200 euro, riconoscendo la somma una tantum a determinate categorie di soggetti. Chi lo ha ricevuto, però, potrebbe doverlo restituire: l’Inps in una sua circolare parla di “indennità una tantum non dovuta”, specificando anche quando scatta il recupero.

Bonus 200 euro: a chi spetta di diritto

L’articolo 32 del decreto aiuti (decreto-legge n. 50/2022) ha stabilito la corresponsione di una indennità una tantum, pari a 200 euro, in favore dei soggetti:

  • residenti in Italia;
  • titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • beneficiari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori dipendenti e autonomi;
  • percettori di indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 e di Naspi;
  • lavoratori stagionali;
  • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS);
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Il requisito richiesto agli interessati è il possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti il bonus è stato riconosciuto per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni – specificate in decreto – che determinano l’esclusione dal beneficio.

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, mentre gli autonomi dovranno presentare apposita domanda (qui le istruzioni).

Bonus 200 euro, chi dovrà restituirlo

L’erogazione del bonus 200 euro è però seguita da tutta una serie di controlli, da parte dell’Inps, finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento dello stesso.

Collegandosi al sito dell’Istituto, nella sezione personale “MY INPS”, sarà infatti messa a disposizione del cittadino un’apposita funzione “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022” che consentirà di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022 le relative motivazioni.

Il comma 5 dell’articolo 32 del decreto aiuti prevede nello specifico che: “L’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali”.

Il contribuente che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità una tantum. La medesima funzione “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022” è consultabile da parte delle Strutture territoriali.

Come chiarito infatti nella circolare Inps n° 73 del 24-06-2022, l’Istituto – nei casi in cui si occupa dell’erogazione – provvede al versamento del bonus 200 euro “in via provvisoria”, poiché il consolidamento del diritto al riconoscimento dello stesso “si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche”.

Si aggiunge in proposito che l’eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso in cui, dopo la prevista verifica, il soggetto risulti avere percepito nel 2021 un reddito superiore a 35.000 euro, ma anche “nell’ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell’indennità una tantum sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale”.

Ove il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021 una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.