Superbonus, arriva la rateizzazione lunga: crediti in 10 anni a partire dal 2 maggio

Superbonus, parte la cessione dei crediti in dieci anni: le rate dovranno essere di medesimo importo. Le regole a partire dal 2 maggio

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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Dal prossimo 2 maggio scatta la possibilità di ripartire i crediti fiscali relativi a superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche in dieci anni. Le rate dovranno essere di medesimo importo e questa possibilità si applica ai cosiddetti crediti spalmabili. Un vantaggio per imprese edili, banche e cessionari titolari che è stato sancito da un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal mese prossimo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Lo comunica la stessa Agenzia con il superbonus firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, in attuazione delle ultime norme della legge sui crediti dei bonus edilizi.

Superbonus, quali crediti possono essere rateizzati

I crediti non ancora utilizzati del superbonus, sisma bonus e del bonus barriere architettoniche possono essere ripartiti in 10 anni.
Il provvedimento del 18 aprile specifica che può essere ripartita in 10 rate annuali di parti importo la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione. Se si fossero già ricevute due rate, il restante verrebbe ripartito nuovamente in 10 rate, per un totale di 12 rate. Non sarà poi possibile rispalmarle di nuovo, in caso di non capienza, e l’ultima strada resterà quella dell’F24.

Il provvedimento sottolinea inoltre che la ripartizione può essere effettuata sui crediti relativi:

  • all’anno 2022 e agli anni seguenti per i crediti derivanti dalla prima cessione del credito superbonus o dallo sconto in fattura e comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022;
  • all’anno 2023 e agli anni seguenti per i crediti superbonus comunicati all’Agenzia delle entrate nel periodo tra il primo novembre 2022 e il 31 marzo 2023;
  • all’anno 2023 e agli anni seguenti per i crediti derivanti da sisma bonus e bonus barriere architettoniche comunicati all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

Le rate annuali potranno essere usate esclusivamente in compensazione e non potranno essere cedute.

L’esempio di calcolo fornito dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fa l’esempio un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo sisma bonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà, alternativamente:

  • stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
  • attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.

Come effettuare la comunicazione

Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga (al posto di quella originariamente prevista) accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, nella nuova funzionalità che sarà disponibile dal 2 maggio  all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.