Diventano illegali le carte prepagate anonime. E tutte quelle ora in circolazione potranno in futuro operare solo con importi molto bassi.
Lo prevede la bozza di decreto correttivo in tema di antiriciclaggio posta in consultazione dal ministero dell’economia. La bozza prevede anche il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima, quindi anche i prodotti di moneta elettronica anonima “cambiano faccia”. L’obiettivo è portare avanti in maniera concreta la complicata battaglia contro il riciclaggio.
STOP CARTE PREPAGATE ANONIME – Le carte di credito prepagate anonime sono molto meno utilizzate delle normali prepagate, molto diffuse in Italia. Sono quelle carte ricaricabili solitamente con piccoli importi e che non sono soggette a tracciabilità. Di solito sono quelle usate come un salvadanaio elettronico che viene dato o dalle aziende con somme limitate per i dipendenti in trasferta o dai genitori ai figli in gita. La scelta del legislatore italiano è quello del paletto più rigido previsto dalla direttiva: il divieto dell’uso.
COSA SUCCEDE A QUELLE IN CIRCOLAZIONE – Le carte prepagate anonime oggi in possesso di migliaia di italiani potranno continuare a essere usate, ma con limiti molto bassi di utilizzo. L’importo utilizzabile scende dai 250 euro ai 150 euro. Allo stesso modo, la carta prepagata può memorizzare un importo massimo di 150 euro (e non più 250 euro come era stato fino a oggi). Qualora poi l’importo memorizzato sia maggiore di 50 euro, il titolare della carta prepagata anonima non può ritirare i conti né procedere a rimborso.
ALTRE NOVITA’ – Tra le novità si registra anche il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima. Nasce anche un registro apposito per trust e fondi patrimoniali. Il registro del trust conterrà le informazioni legate anche agli strumenti giuridici affini. Per tracciare una mappatura di questi ultimi il ministero dell’economia e il ministero della giustizia faranno un decreto per fissare i criteri in base ai quali sono individuati i trust espressi e gli istituti giuridici che per assetto e funzioni sono considerati affini ai trust espressi. Per quanto riguarda l’accesso dai portatori di interesse, sono eliminati i vincoli e i paletti che ne limitavano la portata. Mentre sono introdotti i diritti di segreteria come condizione per verificare le informazioni contenute nel registro.