Grazie a fondi europei, governativi e regionali, le start up innovative godono di regimi fiscali e previdenziali agevolati rispetto alle altre forme societarie. A chiarire l’applicazione di queste misure è stata l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 16/E/2014 ha specificato quali siano i criteri da rispettare per ottenere detrazioni e deduzioni di varia natura. Ecco come ci si deve comportare nel caso in cui si voglia iniziare una nuova attività imprenditoriale innovativa e non si vogliano perdere i vantaggi fiscali.
A livello di detrazioni e deduzioni a trarre vantaggio sono quelle persone o società che decidono di intestire in una o più start up innovative. Per loro, infatti, il Governo e le Regioni hanno previsto una detrazione variabile a seconda se siano chiamati a versare IRPEF o IRES: nel primo caso la deduzione è del 19% del capitale investito, nel secondo caso si gode di una detrazione del 20%.
Le agevolazioni fiscali su IRPEF e IRES possono addirittura crescere nel caso in cui si investa in start up innovative a vocazione sociale o che sviluppano prodotti o servizi ad alto valore tecnologico. In questi due casi la detrazione IRPEF è del 25%, mentre le deduzioni IRES salgono al 27%. Le agevolazioni si applicano solamente per gli investimenti in denaro effettuati alla costituzione della società o in caso di eventuali aumenti di capitale. Gli investimenti, comunque, non possono superare i 2,5 milioni di euro per ogni start up, pena il decadimento delle agevolazioni.
Per favorire la nascita e lo sviluppo delle start up innovative, invece, il Governo è intervenuto con il Decreto Legge 179/2012 (o Decreto Crescita Bis). I questo caso, i fondatori di una startup è esonerato dalle imposte di bollo e dai diritti di segreteria legati all’iscrizione al registro delle imprese, un credito di imposta fino a 200 mila euro per l’assunzione a tempo indeterminato di personale (con dottorato di ricerca) impiegato nella ricerca e sviluppo e l’esenzione contributiva e fiscale nel caso si assegnino strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti.
Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali la start up innovativa deve essere costituita come società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e altre forme societarie ‘europee’ (come la Societas Europaea). La cessione delle partecipazioni nelle start up innovative entro due anni dall’investimento comportano il decadimento delle agevolazioni fiscali e contributive di cui si è goduto. In tal caso, i contribuenti IRPEF devono restituire l’importo compreso degli interessi, mentre i soggetti IRES subiscono il recupero delle somme ricevute tramite tassazione.
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