Come funziona il sovraindebitamento

Il sovraindebitamento permette al debitore di trovare un accordo con il creditore per sanare la propria posizione. Anche solo in parte se non è possibile in toto

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Per prima cosa vediamo come funziona il sovraindebitamento. Si tratta di una procedura che è stata introdotta per la prima volta in Italia dalla Legge n.3 del 27 gennaio 2012 e che permette al debitore, persona fisica o altro soggetto, di trovare un accordo con in creditore davanti a un giudice. Se viene raggiunto l’accordo, il debitore può vedere ridotto il suo debito in base alle sue disponibilità e la parte del debito che rimane viene cancellata. Se, invece, non viene trovato l’accordo, il consumatore può comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Il giudice può decidere in un senso o nell’altro, dopo aver verificato i redditi del debitore e quanto è in grado di pagare.

Sempre il giudice si deve accertare anche della possibilità del debitore di accedere a prestiti o di richiedere dei pagamenti rateali. In pratica, il sovraindebitamento rappresenta una situazione in cui il debito contratto è maggiore del reddito disponibile e un privato o un’impresa non soggetta alla legge fallimentare non possono farvi fronte. Il sovraindebitamento può essere causato dalla perdita di lavoro, una riduzione dello stipendio o una malattia prolungata. Durante periodi in cui ci si trova ad affrontare una crisi economica e finanziaria particolarmente pesante è possibile ricorrere al sovraindebitamento.

Crisi da sovraindebitamento

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, la legge sul sovraindebitamento è nata nel 2012 introducendo le disposizioni in materia di usura e di estorsione, e di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il Decreto Ministeriale 202/2014, poi, ha stabilito il regolamento con i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La composizione della crisi da sovraindebitamento è una procedura che può essere richiesta solo dai soggetti a cui non si applica la legge fallimentare, che possono essere piccoli imprenditori, professionisti e privati. Per accedere a questa procedura, bisogna rivolgersi agli organismi della composizione della crisi oppure richiedere al Tribunale di nominare un professionista in grado di aiutare il debitore ad affrontare la situazione debitoria in cui si trova e al pagamento di quanto dovuto prima di procede all’espropriazione forzata dei beni. Questo è possibile tramite un accordo di ristrutturazione del debito oppure attraverso un piano consumatore.

Sovraindebitamento: requisiti

Vediamo ora quali sono i requisiti per il sovraindebitamento e chi sono i soggetti che vi possono accedere:

  • i consumatori;
  • i professionisti, gli artisti e altri lavoratori autonomi;
  • le start up innovative;
  • un socio illimitatamente responsabile;
  • un imprenditore cessato;
  • un imprenditore sotto la soglia, che ha cioè un patrimonio complessivo annuo che non supera i 300.000,00 euro;
  • un imprenditore sopra soglia con debiti inferiori a 30.000,00 euro;
  • le società professionali ex Legge 183/2011;
  • le associazioni professionali o studi professionali associati;
  • le società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
  • gli enti privati non commerciali.

Coloro che non possono accedere al sovraindebitamento, invece, sono:

  • l’imprenditore che ha altre procedure concorsuali;
  • chi ha già fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti;
  • chi è stato soggetto a provvedimenti di revoca, di risoluzione o di annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  • chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

Procedure di sovraindebitamento

Il Giudice può valutare diverse procedure a seconda del caso che si trova ad affrontare, quali:

  • accordo di composizione della crisi e ristrutturazione, viene proposto ai creditori un piano con importi e tempi stabiliti per saldare in tutto o in parte i debiti. Si può raggiungere l’accordo, se sono favorevoli i creditori che rappresentano almeno il 60% del debito;
  • piano del consumatore, funziona come l’accordo di cui abbiamo parlato al punto precedente, ma in questo caso non occorre il parere favorevole dei creditori ed è riservato ai debiti che riguardano esclusivamente un’attività professionale in corso;
  • liquidazione del patrimonio, il debitore e il Gestore della Crisi individuano i beni che devono essere venduti e il cui ricavato sarà destinato al pagamento dei debiti. Come abbiamo visto, la legge sul sovraindebitamento offre una soluzione a chi non riesce a sostenere degli impegni economici a causa di problemi famigliari, di lavoro o di salute.