Se l’ex non paga l’assegno di mantenimento, ci pensa lo Stato

Quando il coniuge divorziato si trova in stato di difficoltà è possibile presentare domanda e accedere al “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”

A partire da metà febbraio i coniugi separati in stato di bisogno (con i quali convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave) che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro coniuge, potranno chiedere di aderire al Fondo di solidarietà messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, istituito con la Legge di Stabilità 2016 di cui però è arrivato il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale soltanto lo scorso 14 gennaio 2017.

FONDO DI SOLIDARIETA’, A CHI SPETTA – Potrà presentare domanda il coniuge che, a seguito di divorzio, non ha ricevuto il mantenimento nel 2016 e nel 2017 in possesso dei seguenti requisiti:

  • coniuge in stato di bisogno convivente con figli minori;
  • coniuge in stato di bisogno convivente con figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Il requisito primario è di versare quindi in una situazione di bisogno e di particolare disagio economico. Infatti, tra i requisiti, è richiesto di dimostrare di non poter provvedere al mantenimento dei figli e di se stesso e, ovviamente, di non aver ricevuto l’assegno di mantenimento 2016-2017 spettante di diritto.

A certificare lo stato di bisogno sarà il modello Isee 2017 o Isee corrente in corso di validità che, per aver diritto al Fondo di solidarietà, dovrà essere inferiore o uguale a 3.000 euro. Sarà inoltre necessario produrre la documentazione relativa alla propria occupazione o disoccupazione e dimostrare di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi 2 anni.

COME FARE DOMANDA – L’istanza per la richiesta del contributo economico – che viene depositata presso la cancelleria del Tribunale individuato – va compilata online tramite il modulo che dal 14 febbraio sarà disponibile sul sito del Ministero, inserendo:

  • generalità e dati anagrafici del richiedente;
  • codice fiscale;
  • estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
  • misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge;
  • indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156 del codice civile;
  • indicazione che il valore dell’indicatore Isee o dell’Isee corrente in corso di validità è inferiore o uguale a 3mila euro;
  • indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza;
  • dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015; in caso di disoccupazione, dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

E’ necessario inoltre allegare i seguenti documenti:

– copia del documento di identità del richiedente;
– copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo;
– visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili;
– originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva.

TEMPISTICHE – Nell’ambito dell’ultima legge di stabilità, con il Fondo di solidarietà il Ministero ha stanziato in via sperimentale 250mila euro per l’anno 2016 e 500mila euro per il 2017 a tutela del coniuge che versa in condizioni di difficoltà economica.
Stando al decreto, “entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse” il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo “intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento della somma erogata” entro dieci giorni dall’intimazione e secondo le modalità indicate.
Se il coniuge non provvede al versamento della somma richiesta il Ministero promuove “azione esecutiva per il recupero delle somme erogate”.

In collaborazione con Adnkronos

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