Aerei, nuove regole UE: si alzano i rimborsi per disservizi. Le tabelle

L'elenco dei mezzi di trasporto, con le relative cifre da rimborsare ai viaggiatori vittime di disservizi.

Che l’attesa si protragga su un molo assolato, alla fermata dell’autobus, sul marciapiede di una stazione ferroviaria o davanti al gate di un aeroporto, il risultato non cambia: in caso di cancellazione o ritardo i vettori (le imprese che esercitano l’attività di trasporto) devono risarcire i consumatori attraverso una compensazione pecuniaria che viene quantificata in base al tipo e alla durata del trasporto.
La tutela si estende anche all’obbligo di assistenza a terra nei casi in cui il ritardo o la cancellazione siano motivo di attesa da parte del consumatore negli aeroporti, nelle stazioni o sui moli di imbarco. Modalità e tariffe si applicano uguali in tutta Europa.
E’ quanto prevedono quattro regolamenti UE che stabiliscono i diritti fondamentali dei viaggiatori, estesi anche ai passeggeri di autobus (dal 1° marzo 2013) e a coloro che viaggiano per mare (dal 18 dicembre 2012).

Per quanto riguarda il traffico aereo, con le nuove regole i ritardi non saranno più calcolati alla partenza, ma al punto di arrivo. I vettori dovranno avere personale negli aeroporti per fornire informazioni ai passeggeri sui loro diritti, assisterli nelle loro necessità e raccogliere i reclami. Le possibilità di riprogrammazione dei voli dovranno essere spiegate entro 30 minuti dall’orario iniziale di partenza. Rispetto alla tabella sottostante, le tarife di rimborso dovrebbero essere (leggermente) ritoccate verso l’alto. E nessuno più potrà vedersi cancellato il biglietto di ritorno quando non si è utilizzato quello di andata. Il progetto di legge passa ora all’approvazione del Consiglio dei ministri dei 28 Paesi dell’Ue, che potrebbe consentire l’introduzione delle nuove regole già dall’anno prossimo.

Caso per caso, ecco le tabelle di riferimento per ogni tipo di trasporto contenenti i diritti e le compensazioni da richiedere alle società che gestiscono il trasporto secondo le procedure per i reclami previste (e che devono essere fornite ai consumatori al momento della prenotazione del servizio).    

 Trasporto aereo
Reg. CE n.261/2004 (in vigore dal 17 febbraio 2005)
 Disservizio verificatosi  Obblighi e compensazioni *
Cancellazione del volo o Overbooking
(diritto a scegliere se rimborso o riprotezione su volo alternativo)

250 € tratte inferiori ai 1500 km
400 € tratte comprese  trea 1500 e 3500 km
600 € tratte superiori a 3500 km

Ritardo del volo
(superiore alle 3 ore calcolate sull’arrivo a destinazione)
 250 € tratte inferiori ai 1500 km
400 € tratte comprese  trea 1500 e 3500 km
600 € tratte superiori a 3500 km
 Assistenza a terra **
(dovuta in caso di attese superiori alle 2, 3 o 4 ore a seconda della distanza)
I passeggeri hanno diritto a: fare una telefonata a carico della compagnia o inviare e-mail o fax, ricevere pasti e bevande e al pernottamento gratuito in albergo se il primo volo disponibile è il giorno seguente.
 * La compensazione NON è dovuta se in caso di cancellazione il passeggero è avvisato prima di 14 giorni dalla data prevista per la partenza, se viene avvisato tra il quattordicesimo giorno e il settimo giorno prima della partenza per uno spostamento inferiore alle due ore e per un arrivo a destinazione entro quattro ore, se il momento dell’avviso é inferiore a sette giorni qualora venga proposto un volo alternativo con orario di partenza inferiore ad un ora da quello previsto e per un arrivo a destinazione entro due ore. La compensazione NON è dovuta se la cancellazione o il ritardo sono causati da eventi imprevedibili ed eccezionali.
** L’assistenza è dovuta anche le caso cancellazione o ritardi siano dovuti a circostanze eccezionali.
  fonte: Sportello Europeo dei Consumatori

 

 Trasporto su autobus, tram e pullman
 Reg. CE n.181/2011 (in vigore dal 1 marzo 2013)
 Disservizio verificatosi  Obblighi e compensazioni
Cancellazione del volo o Overbooking

Rimborso del prezzo pieno del biglietto (e ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza non appena possibile in caso di più tratte) o riprotezione su un viaggio alternativo (se impossibile oltre al rimborso pieno spetta un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto)

Ritardo dell’autobus
(in caso l’attesa sia superiore a 120 minuti alla partenza)
Riprotezione su un viaggio alternativo
(se impossibile oltre al rimborso pieno spetta un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto)
 Assistenza a terra *
(in caso di attese oltre i 90 minuti per viaggi la cui durata prevista supera le tre ore)
Il vettore è tenuto a fornire spuntini, pasti o bevande in quantità ragionevole e se necessario il pernottamento limitato ad un massimo di 80 Euro per notte.
 * si applica esclusivamente nel caso in cui la distanza del servizio prevista sia superiore o uguale a 250Km e per i passeggeri che viaggiano con servizi regolari. Sono esclusi gli autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso.
 fonte: Sportello Europeo dei Consumatori

 

 Trasporto ferroviario
Reg. CE n.1371/2007 (in vigore dal 3 dicembre 2009) 
 Disservizio verificatosi  Obblighi e compensazioni *
Cancellazione del treno (da scegliere in alternativa)

Rimborso del prezzo pieno del biglietto
Riprotezione su un viaggio alternativo

Ritardo del treno  Rimborso del 25% del biglietto per ritardi compresi tra 60 minuti e 119 minuti all’arrivo a destinazione.
Rimborso 50% del biglietto per ritardi superiori a 120 minuti all’arrivo a destinazione
 Assistenza a terra **
(in caso di attesa superiore a 90 minuti)
In caso di cancellazione del servizio o perdita della coincidenza dovuta a ritardo, i passeggeri hanno diritto a ricevere pasti e bevande ed eventuali pernottamenti.
* Sono esclusi dal diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di cancellazione o di ritardo alla partenza nè hanno diritto a ricevere la compensazione i passeggeri di una nave da crociera (in queste ipotesi si applica la disciplina relativa ai contratti del turismo organizzato). Sono escluse inoltre le imbarcazioni fino a dodici passeggeri, le navi con equipaggio non superiore a tre persone, le tratte inferiori a 500m, le navi senza propulsione meccanica e le imbarcazioni utilizzate per escursioni e visite turistiche.
** L’assistenza a terra non comprende il diritto al pernottamento e le compensazioni NON sono dovute se la causa della cancellazione o del ritardo sono
indipendenti dalla compagnia di trasporto come nell’ipotesi di condizioni metereologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave.
  fonte: Sportello Europeo dei Consumatori