Reddito di libertà, novità Inps: sbloccate le domande in sospeso

Reddito di libertà, sono stati sbloccati i fondi per le donne vittime di violenza e in condizione di povertà: istruzioni per l'erogazione degli importi

Sono stati sbloccati i fondi per le domande del Reddito di libertà che erano rimaste in sospeso. Lo ha reso noto l’Inps fornendo le istruzioni per il recupero delle risorse del sussidio economico in favore delle donne vittime di violenza che si trovano anche in condizione di povertà (senza figli o con figli minori), seguite da centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.

Le domande che verranno considerate sono quelle che non sono state accolte per mancanza di fondi al momento della richiesta, che sono ancora valide e che ora saranno liquidate secondo l’ordine cronologico di acquisizione.

Reddito di libertà, sbloccati i fondi

Lo ha reso noto l’Inps nel messaggio n. 2453 del 16 giugno 2022, fornendo le precisazioni in merito alla procedura informatica che consentirà di liquidare la prestazione in favore delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, finanziata direttamente dalle Regioni/Province autonome con stanziamenti propri. L’Inps fornisce le istruzioni contabili per l’erogazione degli importi, tenendo conto che gli eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, saranno trattati a cura delle sedi territoriali sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia.

Reddito di libertà, cos’è

Il “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza“ è stato istituito per favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà.

Si tratta di un contributo fino a 400 euro mensili riconosciuto dall’Inps in un’unica soluzione per massimo dodici mesi, entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione o Provincia autonoma.

È compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).
Gli importi del reddito di libertà sono inoltre esenti dall’IRPEF, dal momento che sono erogati da un ente pubblico a titolo assistenziale.

Reddito di libertà, a chi spetta

Il Reddito di libertà è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, il contributo è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per l’autonomia abitativa e personale, nonché il percorso scolastico e formativo di eventuali figli e figlie minori.

Reddito di libertà, i requisiti

Possono beneficiare del reddito di libertà:

  • le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie;
  • le cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

Reddito di libertà, come fare domanda

La domanda viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla circolare.

L’inserimento della domanda è compito dell’operatore comunale. Lo stesso dovrà accedere al servizio online di presentazione della domanda, inserendo nella barra di ricerca del sito Inps i termini “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

Dovranno essere compilati tutti i campi presenti nella procedura, compresi i riferimenti a:

  • attestazione della condizione di bisogno ordinario o attestazione della condizione di bisogno straordinario e urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale;
  • dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.

L’accredito delle somme avverrà tramite conto corrente dotato di IBAN intestato alla richiedente, quale conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata,.

Ulteriori requisiti di accesso e modalità di compilazione e presentazione della domanda sono descritti in dettaglio nella circolare 166/2021, con le funzionalità della procedura e le relative istruzioni operative per gli operatori.