Con la legge di Bilancio 2019 sono stati introdotti nuovi limiti al pagamento in contanti: in particolare, il testo della legge è intervenuto sulle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti per commercianti al minuto ed agenzie di viaggio e turismo, relative ai pagamenti degli acquisti di beni e di servizi effettuati da parte di stranieri non residenti.
Per loro il limite sui trasferimenti in denaro contante è stato alzato da 10mila a 15mila euro.
LIMITE CONTANTI – Dal 1° gennaio 2016, il limite per i pagamenti in contanti, è passato da 1.000 a 3.000 euro, e oltre tale limite vi è il divieto dell’uso del contante.
Il legislatore, successivamente e nello specifico per le attività turistiche, con il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 aveva disposto una deroga al tale limite “ordinario” di 3 mila euro, applicabile agli acquisti effettuati da cittadini italiani.
La norma consentiva a determinati operatori economici, e per quanto concerne gli acquisti legati al turismo, la possibilità di accettare da parte di cittadini “Extra UE” non residenti in Italia pagamenti in contanti fino alla cifra di 15 mila euro. La deroga al divieto di utilizzo dei contanti fin all’importo di 15 mila euro, ha interessato gli acquisti di beni e servizi legati al turismo. Il limite era poi sceso a 10mila euro con la direttiva europea contro il riciclaggio (D.L. n. 90 del 25 maggio 2017, articolo 3 comma 1).
COSA CAMBIA – La legge di Bilancio 2019 ha cambiato le vigenti disposizioni sui pagamenti per specifiche categorie di acquisti di beni e servizi effettuati da parte di stranieri non residenti. Le nuove disposizioni prevedono che, a condizione che il cedente o il prestatore rispetti una serie di adempimenti, possano essere fatti acquisti in denaro contante da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di cittadinanza italiana, fino ad un importo limite di 15.000 euro.
L’acquisto di beni o delle prestazioni di servizi deve essere legato al turismo, inoltre il cedente deve: all’atto dell’effettuazione dell’operazione, acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario o del committente ed un’apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato; nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all’Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale disciplina.