A tutti è capitato di trovarsi con un prodotto difettoso comprato da poco tempo. La prima cosa che facciamo è correre a recuperare lo scontrino per controllare la data di acquisto.
La garanzia sarà scaduta?
Abbiamo un bel po’ di tempo prima di farci prendere dallo sconforto: due anni per l’esattezza.
Nonostante sia in vigore dal 2002, ancora molti non sanno che è questa la durata della “Garanzia europea di conformità“, anche conosciuta cone garanzia del venditore.
Non è una gentile concessione del negoziante ma un preciso obbligo di legge: il venditore è direttamente responsabile per due anni dei difetti dei prodotti e deve provvedere a ripararli gratuitamente, a sostituirli, a ridurre il prezzo d’acquisto o a restituire la somma pagata.
Ma molti rivenditori cercano ancora di aggirare quest’obbligo con comunicazioni alla clientela che spesso risultano illegali.
I diritto del compratore deluso
L’estensione della garanzia da uno a due anni è stata introdotta dal decreto legislativo n. 24/2002, che ha attuato nel nostro paese la direttiva comunitaria sulla vendita e le garanzie di consumo. Vediamo in sintesi cosa prevede la normativa:
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I cartelli “fuorilegge”
Fatta la legge, trovato l’inganno. Complice, in questo caso, la scarsa informazione di molti consumatori. Molti infatti non sanno ancora che la garanzia è obbligatoria e non facoltativa, e che dura due anni (e non uno) per qualsiasi prodotto.
Ma la cattiva informazione è determinata anche dagli stessi esercizi commerciali: molti cartelli esposti al pubblico spesso sono di dubbia interpretazione o addirittura palesemente fuorilegge.
Ecco qualche esempio:
La sostituzione o la resa sono possibili entro 7 giorni con scontrino fiscale e imballo integro |
Il venditore accetta di cambiare la merce o anche di restituire i soldi a condizione che il cliente prensenti lo scontrino e che la confezione sia integra. Non è un obbligo ma una politica commerciale diffusa in molti negozi. Il cliente deve sapere però che può sempre far valere la garanzia, nei due anni successivi, nel caso si manifesti un difetto. |
Sostituzione prodotti difettosi entro 7 giorni dalla data di acquisto con imballi originali |
Questo avviso è contrario alla legge perché limita la garanzia a soli sette giorni invece che ai due anni previsti dalla legge. |
I prodotti si cambiano solo se presentati nell’imballo originale integro |
Questo avviso è contrario alla legge: la garanzia vale anche se il cliente ha danneggiato o buttato via la confezione. |
La garanzia di qualsiasi prodotto decade in mancanza dello scontrino fiscale |
Anche questo avviso è contrario alla legge: la garanzia non può essere limitata da nessuna condizione. Se non ha lo scontrino, il cliente può provare con altri mezzi di avere acquistato il prodotto in quel negozio: ad esempio con le ricevute di bancomat e carte di credito. |
Per gli acquisti con fattura la garanzia è di un anno |
E’ vero. Chi richiede la fattura corre il rischio di vedersi dimezzare la garanzia, perché il venditore a questo punto tratta l’acquisto come una normale transazione tra operatori economici, rifiutando perciò la garanzia di conformità riservata solo ai consumatori privati. |