Garanzia sui prodotti, un diritto per due anni

E' un obbligo e non una concessione del negoziante. Le regole per non farsi scoraggiare dalle obiezioni di molti rivenditori

A tutti è capitato di trovarsi con un prodotto difettoso comprato da poco tempo. La prima cosa che facciamo è correre a recuperare lo scontrino per controllare la data di acquisto.
La garanzia sarà scaduta?
Abbiamo un bel po’ di tempo prima di farci prendere dallo sconforto: due anni per l’esattezza.

Nonostante sia in vigore dal 2002, ancora molti non sanno che è questa la durata della “Garanzia europea di conformità“, anche conosciuta cone garanzia del venditore.
Non è una gentile concessione del negoziante ma un preciso obbligo di legge: il venditore è direttamente responsabile per due anni dei difetti dei prodotti e deve provvedere a ripararli gratuitamente, a sostituirli, a ridurre il prezzo d’acquisto o a restituire la somma pagata.
Ma molti rivenditori cercano ancora di aggirare quest’obbligo con comunicazioni alla clientela che spesso risultano illegali.

I diritto del compratore deluso

L’estensione della garanzia da uno a due anni è stata introdotta dal decreto legislativo n. 24/2002, che ha attuato nel nostro paese la direttiva comunitaria sulla vendita e le garanzie di consumo. Vediamo in sintesi cosa prevede la normativa:

  • la garanzia riguarda qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto. Un bene di consumo è considerato conforme – perciò esente da difetti – se è idoneo all’uso al quale servono beni dello stesso tipo, nonché alla descrizione fatta dal venditore. La legge stabilisce anche un nesso fra pubblicità e conformità: il prodotto deve avere le qualità che il consumatore si aspetta tenendo conto anche della comunicazione pubblicitaria e dell’etichettatura;
  • la garanzia dura due anni dalla consegna del bene ma il consumatore ha l’obbligo – a pena di decadenza da ogni diritto – di denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla data in cui viene scoperto. Questo termine non si pone se il venditore conosceva e ha nascosto l’esistenza del difetto;
  • la garanzia interessa tutti i beni di consumo. Sono esclusi da questa definizione i beni immobili, i beni oggetto di vendita forzata, l’energia elettrica, l’acqua e il gas (questi ultimi possono essere oggetto di garanzia quando “sono venduti in un volume delimitato o in quantità determinata”: per esempio una bombola di gas o una bottiglia d’acqua minerale);
  • è il venditore – e non il produttore – a essere direttamente responsabile nei confronti dell’acquirente. Quest’ultimo ha il diritto di trattare il problema soltanto con il negoziante, che poi potrà a sua volta rivalersi con il produttore;
  • il consumatore può chiedere la riparazione del bene o la sostituzione. In entrambi i casi non possono essere richieste spese aggiuntive. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta. La scelta tra riparazione o sostituzione spetta al venditore con l’unico limite dell’eccessiva onerosità della richiesta (cioè non si può chiedere la sostituzione se il difetto è minimo e riparabile efficacemente a costi molto inferiori);
  • la garanzia europea si differenzia dalla garanzia commerciale che è quella offerta spesso dal produttore, non obbligatoria, e che di solito garantisce soltanto alcune parti dell’oggetto (ad esempio la garanzia sugli elettrodomestici esclude le manopole). Ma la presenza di una garanzia commerciale non esclude quella del venditore.


I cartelli “fuorilegge”

Fatta la legge, trovato l’inganno. Complice, in questo caso, la scarsa informazione di molti consumatori. Molti infatti non sanno ancora che la garanzia è obbligatoria e non facoltativa, e che dura due anni (e non uno) per qualsiasi prodotto.
Ma la cattiva informazione è determinata anche dagli stessi esercizi commerciali: molti cartelli esposti al pubblico spesso sono di dubbia interpretazione o addirittura palesemente fuorilegge.

Ecco qualche esempio:

La sostituzione o la resa sono possibili entro 7 giorni con scontrino fiscale e imballo integro


Il venditore accetta di cambiare la merce o anche di restituire i soldi a condizione che il cliente prensenti lo scontrino e che la confezione sia integra. Non è un obbligo ma una politica commerciale diffusa in molti negozi. Il cliente deve sapere però che può sempre far valere la garanzia, nei due anni successivi, nel caso si manifesti un difetto.

Sostituzione prodotti difettosi entro 7 giorni dalla data di acquisto con imballi originali


Questo avviso è contrario alla legge perché limita la garanzia a soli sette giorni invece che ai due anni previsti dalla legge.

I prodotti si cambiano solo se presentati nell’imballo originale integro


Questo avviso è contrario alla legge: la garanzia vale anche se il cliente ha danneggiato o buttato via la confezione.

La garanzia di qualsiasi prodotto decade in mancanza dello scontrino fiscale


Anche questo avviso è contrario alla legge: la garanzia non può essere limitata da nessuna condizione. Se non ha lo scontrino, il cliente può provare con altri mezzi di avere acquistato il prodotto in quel negozio: ad esempio con le ricevute di bancomat e carte di credito.

Per gli acquisti con fattura la garanzia è di un anno


E’ vero. Chi richiede la fattura corre il rischio di vedersi dimezzare la garanzia, perché il venditore a questo punto tratta l’acquisto come una normale transazione tra operatori economici, rifiutando perciò la garanzia di conformità riservata solo ai consumatori privati.