Elenco dei cattivi pagatori: il debitore moroso riceverà un sms

Ai cattivi pagatori un preavviso di segnalazione tramite sms prima dell'iscrizione nelle centrali rischi private

Approvate nuove modifiche al Codice di condotta per le imprese creditizie. Novità che sembrano piacere ai debitori.

Chi è in ritardo nel pagamento delle rate di mutui o prestiti al consumo riceverà un preavviso via sms prima dell’iscrizione nell’elenco dei cattivi pagatori, ovvero nelle liste delle “centrali rischi private”. Si tratta di una nuova disposizione introdotta nel “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”.

I debitori morosi saranno avvertiti con un messaggio di testo, che sarà inviato al primo ritardo nel pagamento delle rate, che fa scattare la segnalazione come cattivo pagatore. La comunicazione via sms si aggiunge agli altri mezzi già impiegati, come la lettera raccomandata e l’e-mail via Pec.

Il nuovo regolamento è stato proposto dalle associazioni di categoria dei Sistemi di informazione creditizia (i cosiddetti Sic) ed è stato approvato dal Garante per la privacy con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019. Sostituisce il vecchio testo del 2004.

L’aggiornamento è stato necessario per renderlo conforme al Regolamento europeo del 27 aprile 2016 sulla privacy e il trattamento dei dati personali (Gdpr).

I Sistemi di informazioni creditizia sono delle banche dati in cui vengono inserite tutte le informazioni su prestiti, finanziamenti, mutui, leasing e noleggi a lungo termine. Quando un consumatore chiede un finanziamento o acquista un bene di consumo a rate, lo stato dei pagamenti viene registrato dai gestori in queste banche dati.

Se i debitori non pagano la rate del prestito o sono in ritardo con il pagamento, informazioni negative sul loro conto vengono inserite nelle centrali rischi private, senza che sia necessario il consenso del diretto interessato. Queste informazioni hanno lo scopo di valutare il merito creditizio dei debitori e soprattutto servono ad evitare eventuali frodi.

È importante, tuttavia, assicurare delle garanzie ai debitori morosi prima dell’iscrizione nell’elenco dei cattivi pagatori. Occorre dunque dare loro un adeguato preavviso, che sia tracciabile. Il preavviso è obbligatorio, altrimenti la segnalazione come cattivo pagatore è illegittima e il debitore ha diritto alla cancellazione e a un risarcimento.

L’sms soddisfa questi requisiti e semplifica le modalità di comunicazione per i creditori, che dispongono in questo modo di uno strumento ulteriore, accanto all’invio della lettera raccomandata e del messaggio tramite posta elettronica. L’sms, infatti, è un sistema di comunicazione tracciabile poiché gli operatori telefonici conservano le informazioni su data e orario di invio e ricezione. Pertanto, in caso di contestazione, si può verificare anche successivamente se l’sms sia stato inviato.

Il numero di telefono al quale inviare l’sms dovrà essere fornito dal debitore al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. Se il debitore non possiede un telefono cellulare o non dà il proprio consenso all’utilizzo del suo numero di telefono, si dovranno seguire i canali tradizionali di comunicazione.

Una volta che l’sms con il preavviso di segnalazione nell’elenco dei cattivi pagatori è stato inviato, si presume che la comunicazione sia conosciuta dal debitore, a meno che costui non provi di essere stato impossibilitato, senza colpa, ad averne conoscenza.

Il preavviso dell’iscrizione nelle liste dei cattivi pagatori, inoltre, può essere dato tramite una piattaforma di home banking. In questo caso l’interessato che abbia dato il proprio consenso riceverà un avviso quando effettuerà l’accesso all’area riservata della piattaforma. Questa comunicazione sarà accompagnata anche da un messaggio via sms istantaneo oppure da una email o da una telefonata registrata.

Il Codice di condotta dei Sic prevede delle novità anche per quanto riguarda i termini di conservazione delle informazioni sui debitori. Gli archivi dei Sistemi di informazione creditizia conserveranno per 60 mesi le informazioni positive sui debitori, quelle che attestano la loro affidabilità. Un periodo più lungo, rispetto al precedente, che agevolerà i soggetti nell’eventuale richiesta di ulteriori prestiti presso gli istituti di credito.

Per quanto riguarda, invece, i termini massimi di conservazione delle informazioni sui ritardi nei pagamenti, questi rimangono invariati. Le informazioni potranno essere conservate in un Sic fino a 12 mesi dalla regolarizzazione, per ritardi non superiori a due rate o due mesi, fino a 24 mesi per ritardi superiori.

I mancati pagamenti non regolarizzati rimangono in archivio fino a 36 mesi dalla data di scadenza del contratto, in ogni caso non oltre 60 mesi dalla data di scadenza finale del rapporto.