Credito al consumo, guida all’uso consapevole

Occhio al Taeg più che al Tan, ma anche alle altre condizioni del contratto e al soggetto erogante. Poche regole da seguire prima di indebitarsi

Mobili, auto, elettrodomestici. Le famiglie italiane si indebitano sempre di più. Una recente indagine della Cgia di Mestre rivela che negli ultimi due anni l’indebitamento è cresciuto del 9,2% e che le famiglie italiane hanno in media una “pendenza” di oltre 15.000 euro. Pur togliendo da questa cifra il mutuo per la casa – peso di gran lunga principale – resta una tendenza sempre più diffusa al credito al consumo. Sebbene non ai livelli critici di altri paesi, sono sempre di più i debitori che arrivano con fatica alle scadenze delle rate.

 

Sogni e realtà dei consumi

Da un lato è un preciso segnale che esistono delle famiglie in difficoltà economica. Ma spesso il ricorso alle rate è dettato da un bisogno compulsivo di consumo alimentato dalla pubblicità che promette di trasformare i sogni in realtà. Ma gli effetti possono essere disastrosi. Il credito al consumo ha tutte le potenzialità per mettere in difficoltà più di un nucleo familiare. Pagare dopo non significa non pagare. Anzi è esattamente il contrario.

Il ricorso a un finanziamento deve essere valutato con estrema attenzione perché il pagamento ha dei costi molto alti e impegna il nucleo familiare per periodi mediamente lunghi.

 

Regola 1: l’acquisto è necessario?

La prima regola è porsi una domanda, banale, ma inevitabile: esiste un reale bisogno ad acquistare il bene? Va valutata l’effettiva utilità dell’acquisto e l’impatto che avrà sui bilanci familiari. Soprattutto va tenuto presente che l’impegno sarà diluito nel tempo e che il ritardo nei pagamenti può avere pensanti conseguenze economiche.

 

Regola 2: leggere il contratto

Seconda regola, leggere bene il contratto (che deve essere sempre redatto in forma scritta, altrimenti non è valido). Si deve prestare attenzione:

– al soggetto che eroga il prestito può essere sia una banca sia una società finanziaria. In ogni caso deve essere un intermediario autorizzato. L’elenco completo è pubblicato online sul sito della Banca d’Italia;
– all’importo da pagare e all’acconto già versato;
– al numero delle rate da pagare, all’importo di ciascuna rata e alla scadenza;
– alla finalità per cui è concesso il finanziamento. Questo è un punto importante perché pochi sanno che non esiste un legame tra acquisto e prestito. E ciò ha una spiacevole conseguenza: se è stato comprato un televisore tramite un finanziamento e successivamente si guasta, non è possibile sospendere i pagamenti. Il debito va comunque estinto. E’ unicamente possibile chiedere la riparazione, la sostituzione o il rimborso al venditore;
– alle condizioni aggiuntive: penali per il ritardo o il recesso, coperture assicurative;
– agli eventuali oneri aggiuntivi, come i costi di istruzione della pratica.

 

Regola 3: il tasso d’interesse

Dall’elenco dei punti da tenere sotto stretto controllo non è stato volutamente inserito il tasso d’interesse applicato. Essendo l’elemento attorno al quale ruota il profitto per il finanziatore e l’onere per l’acquirente, merita un particolare approfondimento.

Nei prestiti il tasso d’interesse è indicato attraverso due acronimi, il Tan (Tasso annuo nominale) e il Taeg (Tasso annuo effettivo globale).

L’interesse effettivo è determinato dal Taeg. È il questo dato che va preso in considerazione per valutare la convenienza del prestito. Mentre il Tan è il solo interesse applicato, nel calcolo del Taeg sono considerati anche i costi ulteriori come quelli, per esempio, di istruzione della pratica. Ecco perché le pubblicità delle operazioni di finanziamento a danno rilevanza al Tan, nascondendo invece, il Taeg. Con questo trucco molti finanziamenti appaiono molto meno costosi di quanto lo siano effettivamente.