Credito al consumo: maggiore tutela per i consumatori

Chi eroga i prestiti dovrà avere forma di società di capitali e fornire un’informativa dettagliata sui reali costi dell’operazione

Il decreto della Banca d’Italia (3 febbraio 2011, Gu n. 29 del 3 febbraio 2011), fissa nuove regole in materia di prestiti. Il provvedimento contiene norme attuative della disciplina del credito al consumo intervenuta con il decreto legislativo n. 141/2010. Vediamo quali sono le principali novità.

1) Per prima cosa si parlerà di “credito ai consumatori”, per evidenziare la relazione tra il cliente e chi eroga il finanziamento.

2) In caso di difetto o mancato recapito del prodotto acquistato con finanziamento, i consumatori avranno la possibilità di interrompere i pagamenti delle rate.

3) Sarà necessario per i mediatori creditizi avere la forma di società di capitali e dipendenti con requisiti di onorabilità e indipendenza. La normativa riguarda tutti i contratti di credito ai consumatori.

4) Per quanto riguarda il Taeg, ovvero il tasso d’interesse che si paga realmente, dovrà comprendere l’insieme di tutte le spese necessarie per ottenere i finanziamento stesso, oltre ai costi di apertura e gestione di eventuali carte revolving collegate.

5) La pubblicità dovrà riportare in modo chiaramente intelligibile il reale costo e la durata del finanziamento.

6) E’ previsto l’obbligo da parte del soggetto finanziatore di fornire al consumatore una comunicazione completa e chiara per realizzare un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate e dell’andamento del rapporto.