Concordato preventivo: cos’è e come funziona

Il concordato preventivo è uno strumento a cui possono ricorrere gli imprenditori per evitare il fallimento. Ecco come funziona

Il concordato preventivo è uno strumento che la legge mette a disposizione degli imprenditori in difficoltà per evitare il fallimento. Scopri cos’è il concordato preventivo, quali sono i requisiti necessari e come funziona la procedura.

Cos’è il concordato preventivo

Quando un’impresa si trova in una situazione di crisi, oppure è insolvente, l’imprenditore può fare domanda per accedere alla procedura di concordato preventivo. Il concordato preventivo è uno strumento che la legge mette a disposizione degli imprenditori per dar loro la possibilità di continuare la propria attività, senza dover accedere alla grave e onerosa procedura fallimentare. Questo strumento ha diverse, importanti, funzioni:

  • tutelare l’imprenditore che si trova in uno stato di difficoltà e i creditori che vantano dei crediti nei suoi confronti;
  • favorire il risanamento dell’impresa e la prosecuzione dell’attività.

A regolamentare la disciplina del concordato preventivo sono la Legge Fallimentare, regolamentata dal Regio Decreto n°267 del 16 marzo 1942, e la Legge n°155 del 19 ottobre 2017, che ha lo scopo di riformare le procedure concordali previste dalla Legge Fallimentare.

Tipologie di concordato preventivo

La legge prevede diverse forme di concordato preventivo:

  • concordato con cessione di beni. Attraverso questa tipologia di concordato, l’imprenditore può liquidare i debiti attraverso la cessione di beni che compongono il patrimonio mobiliare o immobiliare dell’azienda;
  • concordato con assunzione in garanzia. La finalità di questa tipologia è preservare le attività aziendali. Chi si assume l’onere del concordato, ha l’obbligo di assolvere all’impegno assunto nel piano di rientro. Un esempio di concordato con assunzione in garanzia è rappresentato dal contratto di affitto di azienda;
  • concordato con continuità aziendale. Mira a favorire la continuità aziendale, mantenendo i livelli di occupazione ed evitare la chiusura delle aziende in crisi. Questo tipo di concordato può essere portato avanti dallo stesso imprenditore che ha aperto la procedura di concordato, oppure da un soggetto terzo.

Ricorso per concordato preventivo: procedura e requisiti

Gli articoli 160 e 161 della Legge Fallimentare definiscono i requisiti necessari e illustrano i passaggi da compiere per accedere alla procedura di concordato preventivo.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 161, a tale procedura si accede tramite ricorso, che deve essere sottoscritto dal debitore (nel caso si tratti di un imprenditore individuale) e da un professionista abilitato nominato dallo stesso. Nel caso in cui la richiesta di concordato preventivo venga effettuata da una società, la proposta e le condizioni del concordato vengono approvate dai soci nel caso si tratti di una società di persone, dagli amministratori se si tratta di una società per azioni.

Concordato preventivo: presupposti ed esclusioni

I presupposti che danno diritto all’accesso alla procedura di concordato preventivo sono una situazione di crisi o di insolvenza. Esistono anche dei casi in cui, nonostante l’imprenditore si trovi in una situazione di crisi o di insolvenza, non può usufruire di questa agevolazione (a meno che non soddisfi almeno una delle condizioni indicate di seguito). Ecco quali sono:

  • nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza o dall’inizio dell’attività un attivo patrimoniale annuo lordo che non ha mai superato i 300 mila euro;
  • nello stesso periodo i ricavi sono stati inferiori ai 200.000 euro annui;
  • nello stesso periodo, l’ammontare dei debiti non ha superato i 500 mila euro.

Le imprese agricole, invece, non possono accedere al concordato preventivo.

Documenti da presentare

Il ricorso di concordato preventivo deve essere corredato da un’adeguata documentazione, che comprende:

  • una relazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa;
  • l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dettagliata dei crediti di ciascuno;
  • l’elenco di coloro che sono titolari o vantano diritto di proprietà sui beni del debitore;
  • il valore dei beni di eventuali soci responsabili illimitatamente e quali sono i creditori particolari;
  • lo stato analitico ed estimativo dell’attività;
  • un piano di rientro che specifichi le modalità e i tempi in cui l’impresa si impegna a adempiere alla proposta;
  • la relazione, stilata da un professionista estraneo all’impresa, che attesti l’autenticità della documentazione presentata e dello stato dell’azienda e certifichi la fattibilità del piano di rientro.

Concordato preventivo in bianco

L’imprenditore può anche decidere di presentare il ricorso per la domanda di concordato preventivo in bianco, cioè allegando solamente i bilanci che riguardano gli ultimi 3 esercizi e la lista dei creditori (che deve comprendere anche la lista dei crediti che spettano a ognuno). Il resto della documentazione, compreso il piano di rientro, può essere presentato entro un periodo che va da 60 a 90 giorni (a discrezione del giudice) e, solo sei ci sono motivi urgenti, può essere prorogato di ulteriori 60 giorni.

Ammissibilità o inammissibilità del concordato

Dopo che l’imprenditore ha presentato tutta la documentazione necessaria, a meno che non servano integrazioni, il Tribunale si pronuncia sull’ammissibilità o meno del concordato preventivo. In caso venga giudicato idoneo, il Tribunale procederà a:

  • nominare il giudice delegato;
  • nominare il commissario giudiziale;
  • fissare le date per il voto dei creditori;
  • ordinare l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese;
  • ordinare al debitore il versamento di una somma a copertura della procedura (la somma deve essere versata entro 10 giorni).

Nel caso la richiesta di concordato venga giudicata inammissibile, il Tribunale apre la procedura di liquidazione giudiziale.