Ti stai chiedendo la cartolarizzazione cos’è? Per cartolarizzazione si intende un processo che tramuta un’attività finanziaria indivisibile o illiquida o parzialmente illiquida in una attività divisibile e immediatamente cedibile sul mercato. Questa operazione ha lo scopo principale di diversificare le fonti di raccolta, costituendo una ulteriore riserva di liquidità. Il processo di cartolarizzazione si compone di diverse fasi o step e coinvolge un soggetto cedente, un cessionario (l’emittente dei titoli) e gli investitori.
La cartolarizzazione del mutuo consiste nella vendita dei mutui a una società chiamata “società veicolo” che corrisponde alla banca la liquidità equivalente al valore dei mutui comprati ed emette, come garanzia, dei titoli obbligazionari riferiti ai mutui stessi, trasformando di fatto i crediti in “carta”. La società veicolo mette poi in vendita sul mercato i titoli emessi con l’obiettivo di recuperare quanto pagato alla banca. Con questa operazione, la banca ottiene dei validi vantaggi dato che trasforma attività illiquide (come un finanziamento di lungo termine) in attività liquide ed immediatamente scambiabili sul mercato. Infatti, trasferendo i finanziamenti al soggetto cessionario la banca ottiene il corrispettivo in denaro e rientra in possesso dei capitali prestati.
Attività per la cartolarizzazione
Le attività a fronte delle quali avviene la cartolarizzazione possono essere le più diverse: dai mutui ai crediti connessi alle carte di credito, da singoli prestiti concessi a grossi imprenditori di fondi ai prestiti agli studenti universitari o a un portafoglio di “microprestiti” per gli acquisti di auto. Anche i Governi, a livello statale e locale, possono cartolarizzare. L’operazione finanziaria della cartolarizzazione è riassumibile in quattro fasi:
- selezione di un portafoglio di attività intenti a produrre liquidità;
- cessione da parte di un soggetto,”originator”, dei crediti deteriorati o altre attività finanziarie negoziabili ad una società veicolo (Special purpose Vehicle);
- emissione dei titoli, con o senza rating (valutazione della solvibilità), da parte delle SVP, da collocarsi presso gli investitori qualificati;
- pagamento dei titoli emessi sul mercato a seguito di esito positivo della cessione.
In Italia, la cartolarizzazione è usata da parte di enti pubblici e di banche sotto forma di crediti in sofferenza. Grazie a questo strumento finanziario, le piccole e medie imprese possono accedere al mercato dei capitali a condizioni economiche vantaggiose.
Cartolarizzazione sintetica
Al contrario della cartolarizzazione tradizionale, che trasferisce la proprietà dei mutui e prestiti alla società veicolo, con la cartolarizzazione sintetica i prestiti rimangono nel bilancio della banca ma il loro rischio di credito viene trasferito al mercato dei capitali attraverso l’emissione di ABS sintetici. Il rischio di credito e la titolarità delle esposizioni rimane in capo all’originator. La cartolarizzazione sintetica ha l’obiettivo di alterare l’esposizione al rischio di credito di determinati prestiti nel proprio bilancio.
Con la cartolarizzazione sintetica viene comunque creata la società veicolo, che emetterà asset-backed securities (ABS) che pagheranno il tasso monetario più uno spread. La liquidità raccolta dalla società veicolo non sarà utilizzata per comprare i prestiti dalla banca, ma sarà investita nel mercato monetario. I vantaggi sono:
- minore onerosità per l’originator;
- possibilità di trasferire molti crediti a prescindere dalla liquidità dell’asset;
- stabilità del rapporto fiduciario con il cliente che non viene informato del trasferimento del rischio.
L’utilizzo del modello sintetico piuttosto che uno diverso dipende dall’obbiettivo perseguito dall’originator: se la banca ha bisogno di liquidità ricorre alla cartolarizzazione tradizionale, perché prevede un trasferimento di capitale a copertura del rischio di insolvenza del debitore, al contrario di quella sintetica.
Cartolarizzazione degli immobili
Il Decreto Legislativo del 25 settembre 2001 n.351 ha stabilito che lo Stato ha la possibilità di utilizzare la cartolarizzazione relativamente al proprio patrimonio di tipo immobiliare. La cartolarizzazione degli immobili, infatti, è possibile a patto di:
- fare una ricognizione ed una localizzazione del patrimonio da parte di un soggetto esterno (come, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate);
- costituire una società veicolo, che userà i fondi che derivano dall’emissione dei titoli per comprare specifici immobili. Ciò che verrà considerato quale garanzia per l’operazione di rimborso dei titoli stessi sarà quindi il flusso di cassa proveniente dalla vendita, appunto, degli immobili.
Nel 2003, tramite la Legge Finanziaria, la cartolarizzazione immobiliare è stata estesa anche a Regioni, Provincie e Comuni, nonché agli immobili delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali, che però hanno l’obbligo di trasferire i beni agli Enti territoriali poiché non possono dismettere in maniera diretta il proprio patrimonio.