Ultimi giorni per presentare la domanda di bonus per i centri estivi: la scadenza è il 31 luglio, data entro la quale è infatti possibile richiedere all’Inps la somma prevista per i Servizi integrativi per l’infanzia.
Ricordiamo che la cifra a disposizione per un nucleo familiare arriva a un massimo di 1.200 euro, che diventano 2mila nel caso degli operatori sanitari, da utilizzare fino alla riapertura delle scuole.
Il bonus è erogato dall’Inps mediante il Libretto Famiglia. Per averlo, è necessario registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito Inps, nell’apposita sezione dedicata alle Prestazioni occasionali > Libretto Famiglia.
Bonus centri estivi: beneficiari
Come previsto dal decreto Rilancio, il bonus spetta a lavoratori pubblici o privati essere genitori di figli di età non superiore ai 12 anni alla data del 5 marzo 2020. Fanno eccezione i figli con handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992 per i quali non è previsto alcun limite di età.
Spetta dunque a:
- dipendenti privati;
- soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps;
- autonomi iscritti all’Inps;
- autonomi iscritti alle rispettive Casse di previdenza.
Hanno diritto al contributo le seguenti categorie di dipendenti pubblici:
- medici;
- infermieri;
- operatori socio-sanitari;
- tecnici di radiologia medica e del laboratorio biomedico;
- personale del comparto sicurezza, soccorso pubblico e difesa, impegnato nell’emergenza COVID-19.
Bonus centri estivi 2020: importo
Il decreto Rilancio ha portato l’importo complessivo del bonus per nucleo familiare fino a 1.200 euro, elevati a 2.000 per i dipendenti pubblici. Il tetto massimo si riferisce all’intero nucleo familiare, anche nel caso in cui siano presenti più figli minori.
Bonus centri estivi: esclusioni
Non hanno diritto al bonus i nuclei familiari in cui l’altro genitore è:
- in congedo COVID-19;
- disoccupato;
- non lavoratore;
- destinatario di forme di sostegno al reddito come indennità di disoccupazione NASPI e ammortizzatori sociali.
Per quanto riguarda il rapporto tra bonus e cassa integrazione, l’incompatibilità opera esclusivamente per le date in cui l’attività lavorativa è sospesa per l’intera giornata. Questo significa che spetta il contributo se l’altro genitore è in cassa integrazione ma ad orario ridotto.
Il bonus è invece compatibile con:
- svolgimento dell’attività lavorativa nella forma dello “smart working” o lavoro agile;
- fruizione di periodi di ferie, congedo di maternità o congedo parentale da parte del genitore richiedente il bonus o dell’altro genitore.
Come presentare la domanda
La domanda di bonus può essere presentata sul portale dell’Inps, con le seguenti modalità:
- Web: inps.it – sezione “Servizi online” > “servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del reddito > bonus servizi di baby-sitting;
- Contact Center Integrato: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Patronati: attraverso i servizi offerti gratuitamente.