Tempo di vacanze, tempo di relax. Ma a volte la vacanza può trasformarsi in un incubo, giacchè sono sempre più numerosi i casi di smarrimento dei bagagli sui voli internazionali. Ai propri ricordi, ai vestiti, alle agende coi numeri di telefono, ai libri, finanche allo spazzolino da denti ciascuno dà un valore personale e soggettivo, che certo la legge non può quantificare, né può diversificare a seconda della persona: così, nel caso di smarrimento del bagaglio trasportato in volo internazionale (così come per la consegna in ritardo) la Convenzione di Montreal fissa una misura à forfait del risarcimento da liquidarsi al passeggero. In questi casi, il massimo indennizzo che ci si può attendere è di mille euro.
Vedi anche:
Assegni familiari: nuovi importi dal 1° luglio 2015
Ecco come dimezzare i costi del condizionatore in 5 mosse
Buoni pasto elettronici, cosa cambia. La guida pratica
I gestori telefonici e la “tassa nascosta”. Rincari da 8 euro
Attenzione a ‘Slave’, nuova minaccia per i conti correnti
Mille euro soltanto? E lo stress patito nel riacquistare tutti i vestiti e gli oggetti di prima necessità? La frustrazione per aver perso i ricordi delle proprie vacanze? Non c’è altro modo per farsi indennizzare l’ulteriore danno non patrimoniale? Chi volesse rivendicare un risarcimento aggiuntivo ha due alternative:
1) rivolgersi al giudice del proprio Stato e far valere i normali rimedi processuali che la legge interna gli attribuisce (al di là, quindi della Convenzione internazionale): si tratta cioè di una causa ordinaria contro la compagnia aerea. Con questa importante precisazione: il risarcimento del danno morale passa, in questo caso, per due stringenti condizioni:
– la prova precisa e dettagliata del danno patito;
– la dimostrazione che il fatto illecito (lo smarrimento del bagaglio o la consegna in ritardo) sia avvenuto a seguito di reato o il passeggero abbia subito una lesione dei diritti inviolabili della persona, tutelati dalla Costituzione (ipotesi, certo, che non ricorre nel caso in cui ad andare dispersa sia stata una collana o un pregiato capo di abbigliamento);
2) il secondo sistema per poter chiedere un risarcimento superiore a mille euro richiede una prudenza anticipata da parte del passeggero: infatti, prima della partenza e pagando una tassa supplementare, egli può scegliere di dichiarare, alla Compagnia, di avere “speciale interesse alla consegna” del bagaglio. In tal caso potrà ottenere il risarcimento fino alla somma da questi indicata al vettore (a meno che quest’ultimo non dimostri che la cifra è stata esagerata ed è superiore all’effettivo e reale interesse del mittente alla consegna del pacco). (Continua sotto)
A chiarire questi aspetti è la nostra Cassazione che, così facendo, rende quasi insignificante e aleatorio il risarcimento danni a seguito di smarrimento dei bagagli nei voli internazionali.
Inutile quindi lamentare di aver perso gli indumenti da sera e l’impossibilità di partecipare a feste o cene di gala per carenza di idoneo abbigliamento: non si tratta, in questi casi, di una lesione dei diritti costituzionalmente protetti. Né può servire mettere in ballo le norme previste dal codice del Consumo e del Turismo sul danno da vacanza rovinata, che invece riguarda i rapporti con il tour operator e non già con la Compagnia aerea.
Se nel caso dei voli comunitari, all’interno cioè dell’Eurozona, si applica il Regolamento Ce, con apposite norme, nell’ipotesi invece dei vettori non comunitari scatta la Convenzione di Montreal la quale fissa il tetto di mille euro in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli, ipotesi quest’ultima che vale anche quando ad arrivare fuori tempo è il passeggero. I mille euro sono comprensivi sia del danno materiale che di quello morale: pertanto il viaggiatore non potrà rivendicare null’altro a titolo di danno non patrimoniale, invocando lo stress subito, la perdita dei ricordi, le difficoltà patite in viaggio, ecc.