
Si avvicina una importante scadenza per l’assegno unico temporaneo, la misura ponte (in attesa che diventi universale a partire dal prossimo anno) valida dal 1° luglio al 31 dicembre per le famiglie al momento non beneficiarie degli ANF, lavoratori autonomi e disoccupati.
La decorrenza della misura scatta dal mese di presentazione della domanda, ma alcune famiglie hanno la possibilità di ricevere più soldi se la domanda viene presentata entro settembre, in particolare entro la scadenza del 30 settembre. Vediamo insieme perché.
Assegno unico, scadenza 30 settembre per ricevere gli arretrati
Il 30 settembre è la scadenza entro la quale è possibile fare richiesta all'Inps di assegno temporaneo per i figli con la garanzia di ricevere non solo mensilità da settembre a dicembre, ma anche quelle arretrate di luglio e agosto.
Lo ha chiarito la circolare Inps del 30 giugno: chi invia la richiesta di assegno unico entro la data del 30 settembre 2021 ha diritto anche agli arretrati: vengono corrisposte anche le mensilità relative al mese di luglio e al mese di agosto.
Dunque, inviare la domanda di assegno unico temporaneo entro il 30 settembre assicura due mensilità aggiuntive.
Di fatto, saranno valide tutte le domande di assegno che perverranno all’Inps fino al 31 dicembre 2021. La differenza però, come abbiamo detto, è che facendo richiesta entro il 30 settembre si avrà diritto, in deroga al principio secondo il quale l’assegno decorre dal mese stesso di presentazione della domanda, anche alle due mensilità arretrate di luglio e agosto.
Per le domande avanzate oltre questa data, l’assegno temporaneo per i figli spetta solo dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre 2021.
Assegno unico, a chi spetta
L’assegno temporaneo è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
L’assegno spetta ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare. Al riguardo, si ricorda che l’assegno per il nucleo familiare (ANF) è corrisposto alle seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori domestici e domestici somministrati;
- lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
- lavoratori in aspettativa sindacale;
- lavoratori marittimi sbarcati;
- lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.
In linea generale e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, l’assegno temporaneo potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. Inoltre, l’assegno temporaneo spetta, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare, in assenza di uno o più requisiti di legge.
Assegno unico figli , modalità di pagamento
La domanda per l’Assegno temporaneo può essere presentata, di norma, dal genitore entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS o tramite Contact Center Integrato. In alternativa, lo stesso potrà rivolgersi ad un intermediario abilitato o ad un patronato.
In caso di accoglimento della domanda presentata, l’Assegno verrà riconosciuto mensilmente e a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate successivamente al mese luglio (ma sempre entro il termine ultimo del 30 settembre 2021), verranno corrisposte le mensilità arretrate a partire – appunto – da luglio 2021. Dopo il 30 settembre 2021 non si perderà il diritto ma, precisa l’INPS, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Assegno unico figli, come viene erogato
Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno, l’importo spettante, è corrisposto mediante:
- accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
- bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
- accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc.
Assegno unico, come fare domanda
La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.