Ultimi giorni per chiedere il Bonus disabili: ecco quanto spetta

L'INPS eroga a chi ha determinati requisiti un aiuto economico per i figli disabili a carico: come funziona, a chi spetta e quanto

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

C’è tempo fino a venerdì 31 marzo per presentare la domanda per il “Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità”, il cosiddetto Bonus figli disabili introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, che prevede appunto un contributo per i genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Per ottenere il contributo, oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti dall’INPS, è necessaria l’attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2023.

Per avere l’ISEE si può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), anche in modalità precompilata, accedendo al sito INPS. La dichiarazione può essere presentata inoltre presso i comuni o rivolgendosi al CAF, muniti, a seconda dei casi, di apposito mandato/delega.

Cos’è il Bonus figli disabili e come funziona

Il Bonus è un aiuto economico che viene erogato mensilmente. L’INPS provvederà al pagamento del contributo nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Se le domande superano la disponibilità finanziaria prevista, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.

Ma vediamo meglio come funziona il Bonus disabili e chi può averlo. Come prima cosa, l’INPS precisa cosa intende per le categorie a cui si riferisce nello specifico:

  • “nuclei familiari monoparentali”: sono nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
  • “genitore disoccupato”: è una persona che non lavora oppure il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo
  • “genitore monoreddito”: individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, o che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale (l’INPS non tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali né dell’eventuale proprietà della casa di abitazione)
  • “figlio/i”: i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%).

I requisiti che deve avere il genitore che chiede il Bonus per il figlio

Per poter richiedere il Bonus disabili serve che il genitore che ha in carico il figlio disabile rispetti determinati requisiti:

  • deve essere residente in Italia: questo riguarda i genitori residenti nel territorio italiano che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno (per questi ultimi la norma non prevede una durata minima di permanenza)
  • deve avere un ISEE in corso di validità non superiore a 3mila euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE viene calcolato secondo il cosiddetto ISEE minorenni (nel caso di nuclei familiari con figli minori, è necessario il possesso di un ISEE per la richiesta di prestazioni per i minorenni in corso di validità)
  • deve essere disoccupato o monoreddito e far parte di un nucleo familiare monoparentale: come anticipato sopra, per la valutazione del reddito del genitore disoccupato o monoreddito l’INPS non tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali né della eventuale proprietà della casa di abitazione.
  • deve essere parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%: sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4mila euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro
  • il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano. Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte dello stesso nucleo familiare che richiede il Bonus.

Quanto spetta

Il Bonus, liquidato dall’INPS ogni mese, ha un valore di 150 euro al mese e viene riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.

Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:

  • 300 euro mensili, nel caso di 2 figli;
  • 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di 2.

Quando si perde il Bonus

Ci sono come sempre casi in cui si perde il diritto al Bonus. Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

In particolare, l’INPS interrompe l’erogazione del Bonus in questi casi:

  • morte del figlio;
  • morte del richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei requisiti o è avvenuto uno degli eventi descritti. Accertata la perdita del requisito, l’INPS provvederà alla revoca immediata del contributo, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e le sanzioni previste a legislazione vigente.

Nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

Come e quando presentare domanda

La domanda per il contributo vale un anno e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente online, usando:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto http://www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il genitore dovrà dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti previsti. In caso di dichiarazioni falsi, il Bonus verrà revocato e l’INPS richiederà indietro le somme erogate e procederà con le sanzioni previste. In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia prevista di 3mila euro, la domanda viene respinta in automatico.