L’Inps ha pubblicato una serie di chiarimenti sulle domande per gli assegni familiari 2019, in particolare sulla corretta indicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare all’atto della domanda di assegno.
I chiarimenti dell’Istituto riguardano la computabilità o meno delle recenti misure a sostegno della famiglia (premio alla nascita, bonus bebè) nel complessivo reddito familiare del nucleo, ai fini sia del riconoscimento del diritto all’assegno al nucleo familiare che della determinazione della misura.
LE PRESTAZIONI – Le prestazioni di interesse, comprese nel messaggio Inps sono:
- il Premio alla nascita;
- l’Assegno di natalità (bonus bebè);
- il Reddito di garanzia, il Contributo famiglie numerose e l’Assegno regionale per il nucleo familiare, previsti per la Regione autonoma Trentino – Alto Adige.
PREMIO NASCITA E BONUS BEBE’ NON INCIDONO – Il messaggio dell’Inps spiega che l’assegno di natalità e il premio alla nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, vengono esclusi comunque dalla formazione del reddito complessivo. Pertanto, non devono essere considerati ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’assegno familiare.
Il documento informa che i contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige, a titolo di “Reddito di garanzia” e “Contributo famiglie numerose”, nonché l’Assegno regionale per il nucleo familiare avendo natura assistenziale possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti.
REDDITI CHE RIENTRANO NEL CALCOLO DELL’ASSEGNO – I redditi da considerare ai fini del calcolo dell’assegno, sono i redditi complessivi percepiti dall’intero nucleo familiare, ossia la somma dei redditi di ogni componente, “assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro)”.
REDDITI CHE NON RIENTRANO NEL CALCOLO DELL’ASSEGNO – Non devono essere dichiarati i seguenti redditi:
- I trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- I trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- Le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- Le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- Le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- Gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- Gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- L’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- Gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.