Partite Iva e fattura elettronica, le 5 cause di rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF, in vigore dal 6 novembre 2020, che fissa alcune cause di rigetto delle fatture da parte della PA

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

In alcuni specifici casi la Pubblica Amministrazione può rifiutare le fatture elettroniche inviate da autonomi, partite Iva e professionisti.

È stato ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle PA, in vigore dal 6 novembre 2020.

Cos’è il Sistema di Interscambio (SDI)

Il decreto attua una norma che prevede che l’eventuale rifiuto da parte di amministrazioni pubbliche di fatture ricevute tramite il cosiddetto Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato.

Il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
  • effettuare controlli sui file ricevuti;
  • inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).

Le cinque cause di rifiuto delle fatture da parte della PA

Le principali cause di rigetto delle fatture sono per lo più dati errati o omessi. Resta in ogni caso vietata la possibilità per la Pubblica Amministrazione di rifiutare le e-fatture nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante l’emissione di note di variazione IVA.

In particolare, ecco le 5 cause specifiche che portano al rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA:

  • fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci
  • omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci
  • omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Cosa cambia con le nuove regole sulla fatturazione elettronica

Con questo provvedimento la Pubblica Amministrazione si attende diversi benefici attesi. L’introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche dovrebbe consentire di risolvere le criticità segnalate, tramite le loro associazioni di categoria, da molti fornitori della PA.

Allo stesso tempo, l’obiettivo è contribuire ad accrescere l’efficienza del processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche e quindi la velocità della procedura e la puntualità dei pagamenti degli operatori economici che forniscono beni e servizi.

Infine, saranno ridotte le differenze tecniche esistenti tra il processo di fatturazione elettronica tra privati e PA (nell’ambito del settore “business to Government”) e tra privati (nell’ambito del “business to business” e del “business to consumer”).