Iva, split payment fino al 2023: come funziona, quando si usa e chi è soggetto

L'Italia potrà continuare ad usare lo split payment fino al 30 giugno 2023. Ecco cos'è e chi lo deve usare

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’Italia potrà continuare ad usare lo split payment fino al 30 giugno 2023. Così ha deciso la Commissione europea, adottando la proposta del Consiglio Ue che estende appunto l’autorizzazione concessa al nostro Paese come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.

Lo split payment continuerà dunque ad applicarsi in Italia fino al 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società. Ma cos’è esattamente lo split payment e come funziona?

Cos’è lo spli payment

Lo split payment, detto anche scissione dei pagamenti, è una forma di liquidazione IVA che prevede che nei rapporti tra aziende o professionisti e la Pubblica Amministrazione sia proprio la PA a versare l’imposta sul valore aggiunto relativa alla transazione.

Introdotta con la Legge di Stabilità nel 2015 con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, questa procedura rappresenta quindi un’eccezione al funzionamento classico dell’IVA, per cui questa viene addebitata in fattura al cliente e poi versata alle casse dell’Erario dal fornitore. Con questo sistema è invece la Pubblica Amministrazione a farlo direttamente.

Chi è soggetto allo split payment

Sono soggetti allo split payment tutti coloro che svolgono operazioni nei confronti:

  • delle Pubbliche Amministrazioni;
  • degli altri soggetti individuati all’interno dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972, con effetto dal 1° luglio 2017, come enti pubblici economici, aziende speciali, aziende pubbliche di servizi alla persona, società quotate inserite nell’indice FTSE MIB.

Quando non si applica

Lo split payment però non riguarda tutti. Il decreto Dignità del 2018 ha stabilito che non si applica alle prestazioni di servizi effettuate dai professionisti soggetti a ritenute a titolo di imposta o di acconto. Quindi, sono esclusi da questo trattamento:

  • contribuenti del regime dei minimi (forfettario e di vantaggio) che non applicano normalmente l’IVA alle loro fatture
  • professionisti che operano con ritenuta d’acconto
  • tutti coloro che applicano inversione contabile o reverse charge (l’IVA è già a carico del committente)

Come liquidano l’IVA i soggetti in ambito split payment

Le Pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti soggetti a split payment in ambito istituzione versano l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”.

Le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società possono procedere, con riferimento all’IVA afferente agli acquisti in ambito split payment, in via alternativa:

  • al versamento dell’IVA mediante presentazione del modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo;
  • ad annotare le fatture nel registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente; imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità; e registrare le fatture nel registro degli acquisti per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.

Come compilare la fattura split payment

La fattura split payment è necessariamente in formato elettronico e il totale da pagare sarà al netto d’IVA. Dal 6 giugno 2014 verso la Pubblica Amministrazione è obbligatorio emettere solo fatture elettroniche.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate soggette a split payment i cedenti/prestatori sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” o appunto “split payment”.

Quando si compila una fattura elettronica con applicazione dello split payment, è necessario riempire il campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato “EsigibilitaIVA” con il valore “S“, che sta per “scissione dei pagamenti”.

Attualmente, se il campo “EsigibilitaIVA” è impostato su “S”, l’Agenzia delle Entrate controllerà che l’elemento informativo del campo/tag 2.2.2.2 “Natura” non sia valorizzato a “N6”, cioè “Inversione contabile”.

L’omesso o ritardato versamento all’Erario, per conto del fornitore, dell’IVA da parte delle PA e società, in ambito split payment, prevede una sanzione pari al 30% dell’imposta omessa o ritardata.