Una delle novità contenute nel dl Aiuti bis approvato dal governo Draghi riguarda un rafforzamento degli aiuti già previsti per le imprese, per fare fronte al caro energia. Tra le proposte di quello che il premier ha definito un “provvedimento di proporzioni straordinarie”, c’è anche il cosiddetto Bonus energia, che presenta alcune novità. Vediamole.
Indice
Bonus energia imprese a forte consumo di energia elettrica
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, viene riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022.
In questo caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Bonus energia imprese con consumi energia superiori pari o superiori a 16,5 kW
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, da provare attraverso la presentazione delle fatture d’acquisto, sempre che il prezzo abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Bonus energia imprese a forte consumo di gas naturale
Alle imprese a forte consumo di gas naturale, se il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas stesso, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Bonus energia imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%.
Come funzionano i crediti d’imposta
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022 e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP- Imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle stesse imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Viene tuttavia riconosciuta la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.
In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 31 dicembre 2022.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, che dovrà essere fatta online, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.