Un emendamento approvato al Senato nella legge di Bilancio 2020 raddoppia la facoltà sperimentale di riscattare i buchi contributivi ai fini pensionistici.
Vengono estesi da 5 a 10 anni (anche non continuativi) i periodi temporali riscattabili ai sensi del DL 4/2019 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, non titolari di pensione. In sostanza, per usufruire del beneficio, non bisogna aver lavorato nei periodi antecedenti il 1996.
La possibilità rimane in via sperimentale per un triennio (2019-2021) e ne possono usufruire i lavoratori dipendenti iscritti all’Ago, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i lavorati iscritti alla gestione separata Inps nonché gli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Pace contributiva: il riscatto contributi passa da 5 anni a 10 anni
L’estensione del periodo temporale da 5 a 10 anni è importante in quanto permette a tutti i lavoratori che hanno avuto un’attività lavorativa discontinua, con periodi di mancata contribuzione tra un rapporto di lavoro e l’altro (per interruzioni o disoccupazione) di sanare la situazione e poter accedere alle varie misure pensionistiche. Può essere utilizzata, ad esempio, per raggiungere i 20 anni di contributi necessari al pensionamento di vecchiaia o i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne).
Tali periodi, se riscattati, saranno poi utili per la pensione. Il riscatto, così come viene calcolato dall’Inps, potrà essere fatto versando i contributi previdenziali in un’unica soluzione o a rate mensili (massimo 120).
Resta fermo il termine di presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2021, con largo anticipo rispetto all’ipotetica data di pensionamento. Occorre quindi valutare con attenzione il periodo da riscattare sulla base delle prospettive di carriera futura che potrebbero rendere non strettamente necessaria l’operazione.
Quali sono i periodi riscattabili
È possibile riscattare solo i periodi antecedenti al 29 gennaio 2019, data in cui è entrato in vigore il DL n. 4/2019.
In rifermento alla platea dei beneficiari, solo esclusi dalla pace contributiva i soggetti che ricadono nel sistema di calcolo pensionistico misto in quanto la misura si riferisce a periodi successivi al 1995. Ne deriva che la pace contributiva per coprire i “buchi contributivi” non può essere utilizzata per integrare i 38 anni richiesti per l’uscita anticipata con quota 100.
Requisiti necessari
Per accedere alla procedura di riscatto, a domanda dell’interessato, è necessario che il lavoratore sia iscritto all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla gestione separata. Non bisogna essere pensionati e non bisogna aver versato contributi prima del 31 dicembre 1995.