Il beneficio è stato introdotto da un noto decreto legge del 2007 ed ha un ammontare massimo di 504 euro.
Hanno diritto alla quattordicesima, che varia a seconda degli anni di contributi posseduti e del reddito, i pensionati che possiedono “almeno 64 anni di età compiuti nell’anno“: in tal caso “il beneficio spetta in misura proporzionale a seconda del mese in cui è stato raggiunto il requisito di età; ad esempio, se si compiono 64 anni nel mese di luglio, spetteranno 6/12 della quattordicesima, ossia la metà del trattamento”.
La quattordicesima spetta a chi ha “un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo, cioè non superiore a 9.786,86 euro, per la percezione della quattordicesima in misura integrale”. Infine, a chi ha “un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, per la percezione parziale del beneficio: nel dettaglio, il reddito non deve superare 10.122,86 euro, per chi ha meno di 15 anni di contributi (18 se lavoratore autonomo); 10.206,86 per chi ne possiede meno di 25 (28 se autonomo) e 10.290,86 euro per chi ne possiede oltre 25 (28 se autonomo)”.
La misura, va specificato, non viene invece riconosciuta sulle pensioni di invalidità civile, sulla pensione o assegno sociale, sulle pensioni di guerra e le rendite Inail.
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