Calcolare la pensione con la totalizzazione retributiva: requisiti e limiti

Chi può richiederla, quali sono i requisiti: ecco tutto quello che c'è da sapere sul cumulo di periodi assicurativi diversi

La totalizzazione retributiva consente ai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, i quali non hanno maturato in nessuna delle due il diritto alla pensione determinata con il metodo contributivo, di poter cumulare gratuitamente i diversi periodi per perfezionare i requisiti richiesti e così ottenere la pensione contributiva di anzianità, di vecchiaia e di inabilità.

Introdotta con la Legge di Stabilità 2013, si differenzia dalla totalizzazione contributiva perché permette di determinare la quota di pensione maturata presso ogni gestione seguendo le regole di quel fondo, e non obbligatoriamente applicando il sistema contributivo.

Ecco quali sono i requisiti per accedervi, come si calcola l’assegno, quali sono i limiti e come fare domanda.

Chi sono i beneficiari del cumulo

  • Autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri);
  • iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei dipendenti;
  • iscritti alla gestione separata INPS;
  • iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della gestione separata come ex INPDAP, Ex ENPALS, Fondo volo, elettrici, telefonici…

Può essere perfezionato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (al raggiungimento dei requisiti previsti dalla Riforma Fornero), alla pensione di inabilità (in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica in cui il lavoratore è iscritto al momento in cui si verifica lo stato inabilitante), alla pensione dei superstiti di un assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto.

Chi è escluso
Sono esclusi i titolari di assegno ordinario di invalidità. E’ inoltre vietata se i soggetti risultano già titolari di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate dal cumulo, o nel caso abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento autonomo. Sono esclusi i lavoratori che hanno diritto al cumulo in base alla vecchia Legge 613/1966: questa totalizzazione, infatti, non è accessibile se si raggiunge un autonomo diritto alla pensione in una delle gestioni presso cui sono accreditati i contributi o se esistono ulteriori contributi esterni a tali gestioni.

Come si calcola
La totalizzazione retributiva risulta più vantaggiosa di quella contributiva per quanto riguarda il metodo di calcolo pensione, che fa riferimento all’anzianità contributiva complessiva del lavoratore in tutte le gestioni. La misura dell’assegno previdenziale verrà calcolata prendendo tutti i periodi assicurativi accreditati, indipendentemente dalla eventuale coincidenza con altri periodi nelle diverse gestione. La pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e sarà soggetta a perequazione automatica.

Come fare domanda
La domanda di cumulo retributivo farlo presso l’ente previdenziale dove risulta accreditata l’ultima contribuzione. È l’ente che dovrà poi attivare il procedimento nei confronti degli altri dove il lavoratore dichiara di avere ulteriori contributi versati. Sarà compito poi delle gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinare il trattamento. Se al momento della domanda di prestazione con cumulo il lavoratore risulta iscritto a più gestioni, può selezionare quella presso cui intende fare richiesta.

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