Entro il 16 giugno, i contribuenti italiani sono chiamati al versamento dell’acconto IMU e TASI, due delle tre imposte di cui si compone la IUC (imposta unica comunale). Ecco alcune indicazioni utili per il calcolo e il versamento.
È stata la Legge di Stabilità 2014 a istituire la IUC, che si compone:
1. dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Di fatto, a ogni immobile possono applicarsi anche contemporaneamente IMU, TASI e TARI.
È molto importante verificare le delibere di approvazione delle aliquote IMU e TASI e i regolamenti di ciascun tributo, dato che ogni Comune ha facoltà di deliberare in materia di IMU e TASI differenti aliquote e riduzioni.
La rata di acconto IMU e TASI che i contribuenti dovranno versare entro il prossimo 16 giugno è pari al 50% dell’imposta calcolata applicando:
• le aliquote dell’anno precedente;
• oppure le nuove aliquote deliberate entro il 23 maggio scorso e stabilite dai Comuni per l’anno 2015.
Come già accennato, entro il 16 giugno, i contribuenti pagheranno la prima rata di IMU e TASI e verseranno a saldo la restante parte entro il 16 dicembre alla luce delle delibere approvate definitivamente dai Comuni entro il 23 ottobre. È bene ricordare però che è ammesso anche il pagamento dell’imposta in unica soluzione entro il 16 giugno applicando i contenuti della delibera per l’anno 2015.
È necessario verificare le delibere comunali anche perché, per quanto riguarda la TASI, alcuni Comuni hanno deliberato scadenze differenti. Nella maggior parte dei casi, inoltre, i contribuenti dovranno provvedere in autonomia all’elaborazione dei modelli di pagamento della TASI poiché i Comuni hanno solo la facoltà, e non l’obbligo, di inviare ai contribuenti stessi i bollettini precompilati.
Ecco qui di seguito un riepilogo delle regole generali in tema di IMU e TASI:
1 L’IMU è dovuta dai proprietari degli immobili e dai titolari di diritti reali (per es. uso, usufrutto, diritto di abitazione) sugli stessi.
2 La TASI è dovuta sia dai proprietari (e titolari di diritti reali) che dagli utilizzatori (tra cui inquilino, comodatario, eccetera). La quota di TASI a carico dei conduttori è stabilita dall’amministrazione comunale entro una percentuale che può variare da un minimo del 10 ad un massimo del 30%.
3 La TASI è dovuta per intero solo dal proprietario in caso di utilizzo dell’immobile per periodi minori o uguali a sei mesi.
4 Non si applica la ripartizione proprietario/occupante nel caso in cui l’immobile sia occupato dal comproprietario.
5 Ogni proprietario paga in relazione alla propria posizione rispetto all’immobile (come abitazione principale se il proprietario ha residenza nell’immobile, oppure come immobile a disposizione se l’immobile è utilizzato da altro proprietario).
Oltre che per le abitazioni principali non di lusso, l’IMU non è dovuta nei seguenti casi:
1 unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
2 una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
3 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
4 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008);
5 casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6 unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
7 fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 e successive modifiche e integrazioni;
8 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale condizione e purché non siano, in ogni caso, locati.
Sono invece escluse dalla TASI:
1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc);
2. le parti comuni dei condomini non detenute o occupate in via esclusiva (scale, lastrici solari, parcheggi comuni, eccetera);
3. i terreni agricoli.
Infine, il Comune può prevedere ulteriori esenzioni per casi particolari, quali fabbricati rurali a uso abitativo, abitazioni occupate da un singolo, abitazioni tenute a disposizione. Tali esenzioni andranno verificate caso per caso per ciascun Comune.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN