I voucher lavoro verranno aboliti del tutto il 1° gennaio 2018. Fino al 31 dicembre 2017, tuttavia, i datori di lavoro potranno utilizzare i buoni acquistati entro venerdì 17 marzo, data dell’abrogazione. Non è chiaro però quali regole dovranno seguire fino alla fine dell’anno: il Decreto legge che ha decretato l’abolizione dei buoni non ha prorogato le norme di utilizzo che nel frattempo sono state adottate.
Con circa 35 milioni di voucher in circolazione, le conseguenze potrebbero essere molto spiacevoli per i lavoratori. C’è infatti un corto circuito normativo provocato dalla improvvisa abrogazione che non ha previsto nemmeno un regime transitorio per l’utilizzo dei buoni residui.
ADDIO A COMUNICAZIONI E SANZIONI? – Il decreto correttivo del Jobs Act n. 81/2015, pubblicato lo scorso ottobre, aveva rafforzato la tracciabilità del voucher. Veniva infatti introdotto l’obbligo per i committenti di comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro i dati anagrafici del lavoratore e la durata della prestazione almeno sessanta minuti prima dell’inizio dell’operazione (per i committenti che non appartengono al settore dell’agricoltura) o “con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni” (per gli imprenditori agricoli). In caso di mancata comunicazione dei dati, i committenti rischiavano sanzioni che variano dai 400 ai 2400 euro.
Ebbene, nessuna di questa norma è stata prorogata dal nuovo Decreto Legge. La possibilità di usare i voucher residui senza più l’obbligo di comunicazione preventiva, e quindi senza le pesanti sanzioni che erano state da poco introdotte, potrebbe portare di nuovo a un uso distorto e illecito dello strumento che si intende abolire. I consulenti del lavoro invocavano quindi un sollecito intervento correttivo, perlomeno in materia di regime transitorio per i prossimi mesi.
COME SI USANO I VOUCHER ANCORA IN CIRCOLO? – La situazione è paradossale. I voucher saranno aboliti nel 2018, ma fino ad allora quelli ancora utilizzabili non saranno, di fatto, sottoposti alla normativa. In sostanza, salvo successive correzioni o emendamenti, i committenti potranno agire senza comunicazioni ufficiali e soprattutto senza rischiare multe.
In sostanza, solo per i voucher già in possesso degli utenti perché acquistati prima del 17 marzo 20917, vanno seguite le norme abrogate dal decreto ovvero attivazione sul sito Inps e comunicazione preventiva all’ispettorato nazionale del lavoro, con le sanzioni già previste in caso di inadempimento
Si dovrà quindi, almeno per ora, applicare le regole con buon senso: le imprese dovrebbero continuare a comunicare i dati per tempo, anche se tecnicamente non sono più obbligate a farlo, e i sistemi di vigilanza non dovrebbero applicare sanzioni per reati che non esistono più.
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