Una delle tante novità della nuova Legge di Bilancio è la reintroduzione dei voucher per il lavoro occasionale a partire dal 2019.
Come molti ricorderanno, i voucher erano stati aboliti nel 2017 dal precedente Governo Gentiloni, ma il cosiddetto “Decreto Dignità” intorno al quale ruota buona parte della manovra economica dell’attuale Esecutivo ha riportato in auge questo strumento. Vediamo quali sono le differenze rispetto al passato e come funzionano esattamente.
Voucher 2019: importo e vincoli
Le principali differenze dei buoni di lavoro per prestazioni occasionali rispetto al precedente meccanismo, riguardano le modalità di versamento dei pagamenti e alcuni adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso.
L’importo di ogni voucher sarà pari a 12,41 euro per il datore, a cui corrisponderanno 9 euro netti per il lavoratore, per un valore complessivo che non dovrà superare i 5000 euro annui. La mancata osservazione di questo tetto e dei conseguenti adempimenti di legge, potrà comportare sanzioni amministrative e pecuniarie fino a 2500 euro.
Voucher lavoro anche per famiglie e imprese
La legge appena approvata in Senato individua nuove formule di voucher di lavoro anche per famiglie e imprese. Per le prime saranno convogliati nel cosiddetto Libretto Famiglia Voucher Inps. Per le imprese, la denominazione è PrestO (prestazione occasionale).
Tali buoni potranno essere richiesti solo online sul sito dell’INPS previa registrazione. Il datore di lavoro dovrà effettuare un versamento tramite F24 prima che il buono venga scaricato, in modo che il lavoratore possa essere pagato entro il quindicesimo giorno del mese successivo.
La comunicazione di inizio attività spetta sia al lavoratore – il quale deve denunciare l’inizio dell’attività lavorativa almeno un’ora prima – che al datore di lavoro, che dovrà indicare dati anagrafici, tipologia di attività e retribuzione prevista.
Trattamento Iva: cosa cambia con i nuovi voucher
Il riferimento normativo valido per tutti i Paesi dell’UE per quanto riguarda il trattamento Iva collegato ai buoni di lavoro, è rappresentato dalla Direttiva Comunitaria 2006/112/CE, integrata nel 2016 dal Capo V, Titolo III.
Rispetto al passato, la nuova normativa individua tre tipologie di voucher, dunque bisognerà fare attenzione alle caratteristiche del buono per capire quando è dovuta l’Iva:
- Corrispettivo: accettato a fronte di una cessione di beni e servizi, soggetti ad Iva quando emessi
- Corrispettivo monouso: quando sono già noti il luogo in cui la prestazione è svolta e la disciplina Iva applicabile
- Corrispettivo multiuso: quando non è possibile conoscere a monte il tipo di prestazione e il trattamento Iva. In tal caso l’Iva che verrà corrisposta solo al momento dell’utilizzo.
Nel nostro Paese, la normativa che recepisce le indicazioni della Direttiva UE è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 Dicembre 2018 con il Decreto Legislativo 141/2018.