Smart working e infortunio, il dipendente ha diritto all’assicurazione Inail?

Per moltissimi lavoratori, causa Covid, lo smart working è diventato ormai la regola. Ecco cosa dice la legge riguardo agli infortuni occorsi in lavoro agile

Foto di Miriam Carraretto

Miriam Carraretto

Giornalista politico-economica

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Per moltissimi lavoratori, causa Covid, lo smart working è diventato ormai la regola. Ma più che lavoro agile in senso stretto, la forma di lavoro a distanza che si è diffusa durante il periodo di emergenza è un modello ibrido tra lavoro agile e telelavoro, che certamente imporrà, una volta superata la pandemia, un ripensamento dell’organizzazione del mondo del lavoro tout court.

Lavoratori in smart working, cosa cambia

Obiettivo dello smart working, come da definizione contenuta nella Legge n.81/2017, è creare una flessibilità organizzativa in cui entrambe le parti sottoscrivono un accordo che garantisca le migliori condizioni per il lavoro da remoto. Elemento fondante del lavoro da remoto è che ai lavoratori viene garantita la parità di trattamento sia economico che normativo rispetto ai colleghi che svolgono il lavoro secondo le modalità ordinarie.

Il lavoro agile, per molte attività pubbliche e private (qui come cambierà nella Pubblica amministrazione), anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge, ha coinvolto una platea di lavoratori e categorie molto ampia, superando il vincolo della concessione della strumentazione tecnologica e informatica fornita dal datore di lavoro.

Un punto essenziale del nuovo contesto lavorativo in smart working è quello della sicurezza. La domanda, cioè, è se in caso di infortuni le regole siano le stesse di chi lavora in presenza. In altre parole, un dipendente in smart working che si infortuna ha diritto all’assicurazione Inail?

Sicurezza sul lavoro in smart working, gli obblighi del datore

Iniziamo col dire che, in tema di sicurezza, sia il datore di lavoro che il lavoratore hanno alcuni obblighi.

Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a questo fine gli consegna annualmente un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Sicurezza sul lavoro in smart working, gli obblighi del lavoratore

Il lavoratore, dal canto suo, tra le altre cose deve:

  • rispettare e cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e di protezione
  • segnalare immediatamente eventuali malfunzionamenti dei mezzi e dei dispositivi di protezione o sicurezza e qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo né compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
  • evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

L’informativa Inail sulla sicurezza in smart working

L’Inail ha elaborato un’informativa ad hoc sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81), indirizzata al lavoratore e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in cui ha illustrato i comportamenti di prevenzione richiesti al lavoratore e tutte le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi di salute e sicurezza legati alle modalità di lavoro agile.

Si parla nello specifico di:

  • attività lavorativa in ambienti outdoor
  • attività lavorativa ambienti indoor privati
  • utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro
  • requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici
  • rischio incendi per il lavoro agile.

>>> Scarica qui l’informativa Inail sulla sicurezza in smart working <<<

Detto questo, alla risposta iniziale relativa al diritto all’assicurazione Inail da parte di un dipendente in smart working che si infortuni, la risposta è positiva. La copertura Inail dello smart working è uguale a quella del lavoratore dipendente che segue modalità ordinarie, ma con alcune doverose precisazioni.

Smart working e infortunio sul lavoro, serve un’assicurazione specifica?

Dunque, chi lavora da casa non ha bisogno di una specifica copertura Inail. Gli smart worker, abituali e non, sono lavoratori dipendenti come gli altri e quindi sono già coperti dagli infortuni come derivante dalla stipulazione del contratto di lavoro subordinato. Occorre che il lavoratore faccia parte delle categorie elencate nell’articolo 1, D.P.R. 1124/1965.

L’art. 23 delle legge 81 del 22 maggio 2017 specifica che “il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”.

Con una successiva circolare, la n. 48 del 2 novembre 2017, l’Inail ha poi chiarito che “lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

Quando il lavoratore in smart working ha diritto all’assicurazione infortuni

Ma cosa dice esattamente l’Inail riguardo a smart working e infortuni? I casi in cui lo smart worker è coperto da assicurazione Inail anche in lavoro da remoto sono due:

  • infortunio sul luogo di lavoro: infortunio che si verifichi nella propria casa o in altro luogo dove si svolga l’attività in smart working e regolarmente comunicato preventivamente al datore di lavoro, purché sussistano due condizioni:
    contratto di lavoro dipendente
    infortunio occorso durante l’espletamento di funzioni di lavoro (anche se, come ovvio, risulta assai difficile poter verificare con tutta certezza che il lavoratore si sia infortunato mentre stava lavorando, oppure se stesse facendo altro);

 

  • infortunio in itinere: infortunio che si verifichi durante lo spostamento verso il luogo di lavoro scelto per lo smart working. In questo secondo caso, evidentemente più delicato, la circolare Inail chiarisce che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro anche spostandosi purché sussistano queste condizioni:
    – il percorso deve essere quello normale di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali
    – la scelta del luogo di lavoro deve essere dettata da esigenze connesse al lavoro stesso o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative
    – la scelta del luogo di lavoro deve rispondere a criteri di ragionevolezza.

Quando il lavoratore in smart working non ha diritto all’assicurazione infortuni

Esattamente come accade per il lavoratore che sia fisicamente presente in sede, anche per lo smart worker ci sono alcuni casi in cui l’Inail non può concedere la copertura assicurativa. Ecco quali:

  • negligenza e mancato buon senso: quando il lavoratore adotti comportamenti negligenti o che non rientrino nelle normali regole di buon senso;
  • rischio elettivo: quando un infortunio sia causato da “una azione volontaria, palesemente abnorme e svincolata da qualsiasi forza maggiore o necessità attuata dal lavoratore”, cioè nel caso in cui il lavoratore abbia volontariamente adottato un comportamento scorretto non dipendente da cause di forza maggiore, causandosi l’infortunio.

Come denunciare all’Inail un infortunio sul lavoro

La denuncia dell’infortunio all’Inail, che è obbligatoria (pena una grave sanzione amministrativa), per chiedere la copertura assicurativa per il dipendente in smart working spetta al datore di lavoro, che deve presentare denuncia ordinaria secondo le regole dell’articolo 53, D.P.R. 1124/1965, come avviene per gli infortuni in ufficio o altri ambienti di lavoro.

Spetta poi solo all’Inail valutare se l’infortunio denunciato rientri o meno nella copertura assicurativa: per questo non è richiesto il parere del datore di lavoro, che può solo limitarsi a segnalare elementi e dettagli che abbiano qualche rilevanza e possano facilitare la valutazione dell’ente.

Per quanto riguarda il lavoratore in modalità agile, il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • comunicazione dell’infortunio sul lavoro di dipendenti o assimilati, guaribile entro 3 giorni, secondo la prognosi, escluso quello dell’evento
  • denuncia dell’infortunio sul lavoro di dipendenti o assimilati, non guaribile entro 3 giorni, secondo la prognosi, escluso quello dell’evento
  • denuncia di malattia professionale per patologia legata allo svolgimento del lavoro.

Dal 3 febbraio 2021 c’è una grande novità. È possibile infatti denunciare un infortunio online, tramite i servizi Inail, anche per chi lavora in smart wirking. E non solo, questo diritto è stato esteso anche ad altre categorie:

  • rider
  • beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc)
  • studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.

Attraverso il nuovo servizio online di Inail per il lavoratore in smart working, il datore di lavoro può procedere a:

  • comunicazione di infortunio sul lavoro
  • denuncia di infortunio sul lavoro
  • denuncia di malattia professionale.

La denuncia può essere fatta sul sito Inail a questo link.