Chi può richiedere (e ottenere) il Reddito di emergenza dopo la Naspi

È possibile accedere al Reddito di emergenza anche dopo aver usufruito della Naspi: ecco cosa ha stabilito il decreto Sostegni per il 2021

Nel decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, il cd. dl Sostegni, è stata riconosciuta la possibilità di accedere a tre mesi di Reddito di emergenza a tutti coloro che abbiano già usufruito ed esaurito l’indennità di disoccupazione Naspi. Lo ha confermato in una recente nota il ministero del Lavoro, garantendo anche un un iter più semplice e veloce ai beneficiari.

Reddito di emergenza a chi ha esaurito la Naspi: l’annuncio del ministro Orlando

“Nel decreto Sostegni è previsto che, per tutti coloro che hanno finito la Naspi, tra luglio e febbraio scorso, ci sia la possibilità di accedere al Reddito di emergenza accedendo alle tre mensilità senza particolari procedure e senza particolari trafile burocratiche”, lo ha dichiarato recentemente il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Questo intervento, ha spiegato poi lo stesso, è dovuto “in ragione del fatto che queste persone, che hanno esaurito la loro indennità di disoccupazione, nei mesi scorsi non hanno chiaramente potuto cercare e trovare lavoro” a causa del prolungamento dell’emergenza sanitaria in Italia.

“Ci rendiamo conto che si tratta soltanto di una piccola e parziale misura di sostegno, ma crediamo che possa in qualche modo riconoscere una situazione di difficoltà rispetto alla quale speriamo di poter intervenire in modo più incisivo in futuro, rivedendo in modo sistematico il meccanismo delle indennità di disoccupazione, soprattutto collegandolo meglio e con maggiore efficacia alle politiche attive del lavoro”, ha aggiunto infine il ministro anticipando – in qualche modo – quelle che saranno le prossime mosse del Governo in ambito previdenziale e lavorativo.

Decreto Sostegni: ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza

Il decreto Sostegni ha stabilito che, per l’anno 2021, il Reddito di emergenza sarà riconosciuto per tre quote – ciascuna di ammontare pari a un minimo di 400 euro fino a un massimo di 800 euro – e per mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra i requisiti che determinano la sospensione del Rem, la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. In tutti gli altri casi la legge rimanda invece al rispetto dei requisiti già previsti dal decreto Rilancio nel 2020.