Mentre si discute di come potrebbe cambiare, importanti novità arrivano per chi usufruisce della NASpI. Forse non tutti sanno che il decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021 ha previsto che, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, non debbano essere operate ulteriori riduzioni mensili del 3% sulle indennità di disoccupazione NASpI.
Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, aveva previsto che l’indennità di disoccupazione NASpI fosse ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione). Il dl Sostegni bis ha invece sospeso questa disposizione.
NASpI, sospensione riduzione 3%: cosa prevede il decreto Sostegni bis
Questo significa che, a partire dalla mensilità di giugno, non verrà più scalato ogni mese il 3% sull’indennità spettante.
Il Governo ha stabilito anche che il meccanismo di riduzione della prestazione non trova applicazione per le indennità di disoccupazione con data di decorrenza dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021.
Le NASpI con questa data di decorrenza sono state prorogate al 31 dicembre 2021 senza procedere alla riduzione della prestazione nella misura del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
La sospensione del meccanismo di riduzione del decreto Sostegni bis, che pure ha prorogato la NASpI, trova applicazione anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione.
Quindi, per le prestazioni NASpI in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021, e per le prestazioni aventi decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, in caso di richiesta di erogazione della prestazione in forma anticipata, la misura dell’anticipazione NASpI viene determinata senza procedere alla riduzione della prestazione per il periodo 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2021.
NASpI, quando riparte la riduzione 3%
Il meccanismo di riduzione della prestazione troverà nuovamente piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda perché alla sospensione si procede d’ufficio.
La norma prevede che per le prestazioni di disoccupazione per le quali è stato sospeso il meccanismo di riduzione nell’anno 2021 (dal mese di giugno al mese di dicembre 2021), si debba procedere alla rideterminazione dell’importo spettante per le successive mensilità da gennaio 2022 applicando tutte le riduzioni, ciascuna in misura pari al 3%, corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
NASpI, sospensione riduzione 3%: un esempio
Nella circolare n.122 del 6 agosto 2021 viene anche fatto un esempio pratico.
L’Inps ipotizza un’indennità NASpI spettante con decorrenza 1° luglio 2021 di importo pari a 1.000 euro ed erogata per tutte le mensilità da luglio a dicembre 2021 senza applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione.
Considerato che in questo caso il meccanismo di riduzione è stato sospeso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, l’importo della prestazione per la mensilità di gennaio 2022 è determinato procedendo sia alla riduzione della indennità per un numero di volte pari a 3 (corrispondenti appunto ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021) sia, sull’importo così determinato, all’ulteriore riduzione della prestazione – sempre del 3% – per la stessa mensilità di gennaio 2022.