Lavoro stagionale, dal contratto al bonus 200 euro: come funziona

Chi sono i lavoratori stagionali, le caratteristiche del contratto a termine stagionale e le ultime novità (compreso il bonus 200 euro)

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Claudia Garretta

Consulente del lavoro

Laureata, ha collaborato con importanti studi di consulenza del lavoro dal 2004. Assiste aziende italiane e internazionali nella gestione delle risorse umane.

Dopo il periodo di emergenza da Covid-19, i settori con attività tipicamente stagionali hanno ricominciato a ricercare personale da inserire temporaneamente nel proprio organico.

Se da un lato, per chi ha già esperienza, il lavoro stagionale può essere un’occasione per reinserirsi nel mondo del lavoro, dall’altro è sicuramente un’opportunità per i giovani per imparare e crescere professionalmente nonché per conoscere nuove realtà e culture.

Definizione e settori di occupazione

Il lavoro stagionale è un’attività svolta solo per alcuni mesi dell’anno e senza che vi sia continuità nella prestazione seppur con carattere di periodicità.

In attesa del decreto ministeriale previsto dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (a oggi non ancora emanato), le attività definite stagionali sono attualmente quelle indicate nel D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963 e dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale sottoscritte dalle RSA/RSU a cui lo stesso rinvia.

Diversi sono i settori nei quali vengono impiegati i lavoratori stagionali come ad esempio quello agricolo, della ristorazione, alimentare, del turismo e dello spettacolo.

Per i lavoratori con nazionalità italiana o di uno dei Paesi della UE non ci sono particolari procedure da seguire per l’assunzione se non quelle consuete.

Coloro che provengono invece da Paesi extra-comunitari possono lavorare in Italia con un contratto con carattere stagionale solo nei settori agricolo e turistico-alberghiero, dietro rilascio del c.d. nulla osta e nel rispetto del Decreto Flussi che viene emanato annualmente.

Forma e deroghe alla disciplina generale del contratto a termine

Il lavoro stagionale a tempo determinato prevede la stipulazione di un contratto in forma scritta con l’espressa indicazione del termine. Tuttavia, per i rapporti di lavoro con una durata non superiore a 12 giorni la forma scritta non è obbligatoria.

Rispetto alla disciplina generale dei contratti a tempo determinato contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 modificata dal Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 convertito in Legge n. 96 del 9 agosto 2018, per gli stagionali sono previste alcune deroghe che riguardano l’apposizione della causale, la durata, gli intervalli fra i rinnovi e la contribuzione addizionale NASpI nonché i limiti numerici.

Obbligo della causale

Per quanto riguarda l’obbligo della causale in caso di contratto a termine superiore ai 12 mesi, i rinnovi o le proroghe possono essere effettuati in assenza delle condizioni previste dall’art. 19 D.Lgs. n. 81/2015.

Durata totale, comprensiva di proroghe

La durata totale, comprensiva di proroghe o per successione di più contratti, può eccedere quella massima stabilita e, pertanto, non si applica la disposizione che stabilisce la trasformazione a tempo indeterminato in caso di superamento dei 24 mesi.

Intervalli tra i rinnovi

Non sono, inoltre, previste le pause intermedie tra un rinnovo e un altro.

Contribuzione previdenziale

In merito alla contribuzione previdenziale, sono esclusi dal versamento del contributivo aggiuntivo di finanziamento della NASpI (1,40%) e della maggiorazione per ciascun rinnovo (0,50%) i contratti relativi alle attività stagionali:

  • ai sensi del D.P.R. 1525/1963;
  • disciplinate dai contratti collettivi nazionali, territoriali e sottoscritti entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative che sono svolte nel territorio della provincia di Bolzano.

Limiti di assunzioni

Infine, possono essere assunti lavoratori stagionali a tempo determinato a prescindere dal numero di dipendenti a tempo indeterminato occupati al 1° gennaio dell’anno di assunzione e della quota massima pari al 20% o diversamente stabilita in quanto non rientrano nei limiti numerici della disciplina ordinaria.

Orario di lavoro

Il rapporto di lavoro può essere sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Per i lavoratori impiegati con particolari orari legati a esigenze tecnico – stagionali, la contrattazione collettiva può prevedere determinate condizioni, limiti o flessibilità.
Il giorno di riposo settimanale non deve necessariamente coincidere con la domenica, al dipendente devono essere riconosciuti 2 giorni di riposo in un arco temporale di 14 giorni.

Diritto di precedenza

Il diritto di precedenza, da inserire espressamente nell’atto scritto, può essere esercitato in riferimento alle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime prestazioni stagionali.
Il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà entro 3 mesi e tale diritto si estingue dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto.

Bonus una tantum di 200 euro (Decreto-Legge n. 50 del 17 maggio 2022)

Il c.d. Decreto Aiuti ha previsto anche per i lavoratori stagionali una indennità una tantum di 200 euro quale misura di sostegno alle famiglie per far fronte agli effetti economici della crisi politico-economica in Ucraina.
Per averne diritto è necessario che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e un reddito derivante da quei rapporti inferiore a 35.000 euro.
Il bonus verrà erogato dietro presentazione di apposita domanda all’INPS direttamente o per il tramite dei patronati in base alle istruzioni che verranno fornite dall’Istituto stesso.

Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.