Cambia il congedo parentale. Dal 13 agosto scattano importanti novità per diverse categorie di lavoratori. Tra questi ci sono anche i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS. Le novità riguardano il congedo parentale, cioè quel periodo di astensione facoltativa dal lavoro che viene riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici autonome per ogni figlio.
Durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo parentale i lavoratori percepiscono un’indennità economica sostitutiva del reddito da lavoro.
Indice
I requisiti
La nuova legge prevede importanti novità anche per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS. Per poter beneficiare dell’aiuto è necessario che questi lavoratori rispettino questi requisiti:
- siano iscritti alla Gestione Separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate
- siano iscritti alla Gestione Separata in qualità di professionisti
- sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale
- abbiano versato la contribuzione maggiorata (0,72%): deve sussistere il requisito di almeno 1 mese di contribuzione effettivamente versata, con aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile, oppure – nel solo caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore – sussista il requisito di 1 mese di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata, nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità
- ci sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa
- non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- non siano titolari di pensione.
Congedo parentale, cosa cambia per genitori lavoratori autonomi
Questi lavoratori possono fruire del congedo parentale entro il 12esimo anno, e non più entro il 3°, di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Ciascun genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata INPS ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore.
I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi, e non più 6.
Il congedo parentale può essere fruito continuativamente o in modalità frazionata a giorni, ma non in modalità oraria. Il computo dei giorni avviene con le stesse modalità dei lavoratori dipendenti.
Le condizioni non cambiano. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
Quando e come fare domanda
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno indennizzati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
La domanda di congedo parentale può essere presentata all’INPS in tre modi diversi:
- online sul sito INPS
- tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
- tramite enti di patronato e intermediari INPS.
Qui trovate le nuove regole sul congedo parentale per i lavoratori dipendenti e qui quelle per i lavoratori autonomi.