Cassa integrazione per il caldo eccessivo: quando scatta e per chi

Arrivano i chiarimenti dell'Inps per la cassa integrazione contro il caldo, con le indicazioni sui documenti da presentare per ottenerla

L’Inps ha pubblicato un messaggio di chiarimenti per la cassa integrazione ordinaria per eventi meteo, che spetta ai lavoratori impossibilitati a compiere la propria attività a causa delle temperature estreme e delle eccezionali ondate di calore che stanno interessando tutto il territorio nazionale. Nel comunicato dell’Istituto sono presente anche le istruzioni operative per una più funzionale gestione delle richieste di Cigo.

Quando si può chiedere la cassa integrazione ordinaria per il caldo

Il datore di lavoro può utilizzare la causale eventi meteo quando le temperature sono superiori a 35° C. Al fine della valutazione della domanda sono valide non sono le temperature effettive rilevate dai bollettini, ma anche quelle percepite, in genere più elevate di quelle reali a causa di altri fattori, come l’umidità.

Altri fattori da tenere in considerazione sono la tipologia di attività e le modalità con le quali viene svolta, che possono far percepire al lavoratore temperature estreme anche quando il termometro segna meno di 35° C.

L’Inps utilizza come esempi i lavori di stesura del manto stradale, di rifacimento delle facciate e dei tetti degli edifici, quelli svolti all’aperto con indumenti di protezione e, in generale, tutti quelli svolti in luoghi dove non è possibile proteggersi dal sole o in cui vengono utilizzati materiali o macchinari particolarmente sensibili al calore.

La Cigo per eventi meteo può essere richiesta anche per i lavoratori che operano al chiuso, laddove non ci siano sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non direttamente imputabili al datore di lavoro.

Quali documenti deve presentare il datore di lavoro all’Inps

Per richiedere la cassa integrazione per il caldo, il datore di lavoro deve compilare correttamente la domanda e la relazione tecnica, indicando le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il tipo di lavorazione in atto in tali giornate, e le cause che hanno determinato la stessa sospensione o la riduzione dell’attività.

La Cigo è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione dell’attività in caso ci siano dei rischi o dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori, purché i motivi non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori. Come appunto le temperature eccessive.

Qualora il datore di lavoro non allegasse alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stesa potrà essere richiesta attivando il supplemento di istruttoria. Lo stesso vale per il resto della documentazione richiesta. Non sarà necessaria invece alcuna acquisizione qualora il datore di lavoro dovesse autocertificare il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Vi abbiamo anticipato qua l’introduzione della cassa integrazione per il caldo. Che in realtà era già prevista dalla normativa vigente, ma poco utilizzata dai datori di lavoro. Potete trovare qua ulteriori indicazioni che riguardano chi ne ha diritto e le modalità di richiesta. E proprio il forte caldo di questo periodo ha messo in agitazione gli operatori urbani dell’Ama, che hanno chiesto all’azienda una “siesta” contro il caldo, come spiegato qui.