Aspettativa lavorativa: chi ne ha diritto

Ecco i casi in cui si può esercitare il diritto all'aspettativa lavorativa

L’aspettativa da lavoro retribuita è un diritto contemplato dalla giurisprudenza del lavoro sia per dipendenti pubblici che privati e non deve essere confuso con il periodo di comporto.

Essa consiste in un congedo straordinario generalmente retribuito che viene riconosciuto al lavoratore in determinate circostanze. Per questo motivo si parla di aspettativa lavorativa quando si verifica un’astensione dal lavoro che non dà luogo alla perdita dell’occupazione.

Si ha diritto a periodi di assenza dal lavoro o congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi :

  • Assistenza familiari disabili
  • Dottorato di ricerca
  • Matrimonio
  • Volontariato
  • Malattia
  • Cariche elettive
  • Motivi personali o familiari

Aspettativa lavorativa: i casi nel dettaglio

La Legge 104 prevede la possibilità di richiedere un congedo straordinario per assistere un familiare portatore di handicap grave. Questo diritto non va confuso con i permessi giornalieri o a ore previsti dalla stessa legge. La regolamentazione di questo tipo di aspettativa è affidata ai decreti legislativi n. 151 del 2001 (art. 42) e n. 119 del 2011. Essa ha durata biennale e può essere fruito anche in maniera frazionata.

L’aspettativa retribuita per il matrimonio viene concessa per un periodo di durata pari a 15 giorni. In questo caso, il congedo può essere richiesto anche in un momento successivo rispetto alla data delle nozze.

Le normative di riferimento sull’aspettativa lavorativa contempla anche l’astensione per prestare servizio di volontariato presso la Protezione Civile o associazione facenti parte ad essa. Il periodo, in questo caso, può arrivare a 90 giorni l’anno per prestare soccorso e assistenza in caso di calamità naturali e catastrofi.

Qualora la causa sia classificata come ‘emergenza nazionale’, l’astensione dal lavoro può arrivare a 180 giorni. In altri casi, i giorni possono essere 30 complessivi con assenze continuative non superiori a 10 giorni. Il rapporto lavorativo durante il periodo di congedo si sospende ma non si risolve. E’ una specifica molto importante perché implica che il datore di lavoro adempia agli obblighi contributivi ed eroghi regolarmente lo stipendio al dipendente.

L’aspettativa può essere richiesta anche da un lavoratore pubblico per dottorato di ricerca che non preveda borse di studio per l’intera durata del percorso formativo. L’aspettativa per motivi personali, invece, generalmente non può essere superiore ai 12 mesi complessivi della vita lavorativa del dipendente.

C’è poi anche la possibilità di chiedere l’aspettativa per lo svolgimento di ruoli o cariche elettive che non è contribuita ma non propriamente retribuita, poiché l’azienda non è tenuta a corrispondere lo stipendio o l’indennità sostitutiva.

L’aspettativa è prevista anche per lo svolgimento di cariche sindacali: in questo caso, oltre ai contributi versati dal datore di lavoro, è previsto il versamento facoltativo da parte de sindacato dei contributi aggiuntivi.