Lo smart working con procedura semplificata è stato introdotto per favorire la diffusione del lavoro agile, alleggerendo gli adempimenti burocratici necessari per le aziende e per i lavoratori. In sostanza nella procedura di attivazione dello smart working non semplificato, è fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli accordi individuali stretti con i lavoratori ai quali viene concesso il lavoro agile.
Nei casi di smart working semplificato, invece, per quanto la comunicazione sul portale Servizi.lavoro.gov.it resti obbligatoria, non serve allegare l’accordo con il lavoratore.
Smart working semplificato cos’è e quando si usa?
L’attivazione dello smart working semplificato è uno strumento che serve per agevolare il tessuto socio-economico nei termini di snellimento burocratico. Per tutte le informazioni normative in merito a questo provvedimento, si consiglia di consultare il sito ufficiale servizi.lavoro.gov.it.
Ecco quali sono i punti salienti che caratterizzano l’attivazione di questa modalità:
- È possibile usufruire del lavoro agile, in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche senza gli accordi individuali bilaterali datore di lavoro-lavoratore.
- È possibile utilizzare il modello di comunicazione semplificata disponibile su Cliclavoro.
- È possibile adempiere agli obblighi sull’informativa della sicurezza a lavoro, anche utilizzando la documentazione fornita dal sito dell’INAIL e inviandola in via telematica.
Tale procedura semplificata viene attuata obbligatoriamente al verificarsi di determinate condizioni:
- nel periodo in cui viene dichiarato lo stato di emergenza conseguente alla pandemia COVID-19;
- per i lavoratori con figlio minore di 16 anni, convivente e a carico, il quale sia in regime di quarantena obbligatoria, oppure stia seguendo le lezioni scolastiche con la didattica a distanza (DAD).
Come si attiva lo smart working semplificato?
Decadendo l’obbligo di presentazione degli accordi individuali sul lavoro agile, restano comunque in vigore i seguenti adempimenti:
- Consegna, anche telematica via email/PEC, da parte del datore di lavoro sia agli smart workers che al RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), dell’informativa su salute e sicurezza sul posto di lavoro di cui all’art 22 L. 81/2017.
- Comunicazione di attivazione del lavoro agile ex art 23 L. 81/2017, da effettuare mediante procedura online sul portale Cliclavoro. Tale comunicazione prevede l’invio di un file excel, contenente l’elenco dei dati anagrafici e assicurativi dei lavoratori agili, oltre alla data di inizio e di fine per ciascuno di loro della modalità di smart working.
Smart working semplificato: fino a quando?
Lo smart working semplificato ha una scadenza attualmente identificata – con la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe (DL 31/12/2020 n. 183) – nella data del 30 aprile 2021.
Tale scadenza, precedentemente fissata nel 31 marzo 2021, sancisce in sostanza la coincidenza fra lo stato di emergenza COVID-19 (come stabilito dal DL n. 2 del 14 gennaio 2021) e la proporoga della procedura semplificata per il lavoro agile. In particolare si fa riferimento all’articolo 19 del DL sopra citato e modificato in sede di conversione in Legge: “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Il 30 aprile segna quindi al momento la data limite per lo smart working semplificato. Da ciò consegue che dal 1° maggio 2021 per attivare il lavoro agile sarà necessario seguire la procedura ordinaria, con gli adempimenti burocratici del caso. Nella fattispecie le comunicazioni e le policy secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Le più recenti notizie prospettano un’ulteriore proroga della procedura semplificata per il lavoro agile che consente ai datori di lavoro di attivare lo smart working, in condizioni emergenziali come sopra definite, anche senza dover sottoscrivere un accordo individuale fra le parti. Fino ad allora, ovvero fino a quando non tale proroga sarà ufficiale (30 settembre?), dal 1° maggio non sono previste deroghe alla procedura ordinaria così come stabilita dalla Legge nr. 81 del 2017.
In conclusione, i datori di lavoro e le aziende, che hanno già sperimentato il lavoro agile come modello organizzativo alternativo, hanno tempo fino al 30 aprile 2021 per valutarne i pro e i contro. Alla fine di tale analisi potranno optare per l’inserimento definitivo, secondo tempi e modalità prestabilite, dello smart working in alternanza al lavoro in presenza, predisponendo gli accordi individuali come previsto dalla Legge sopra citata.