Riders e tutele del lavoro, cosa cambia?

Ecco la Circolare del Ministero

La tutela del lavoro dei ciclo-fattorini, i cosiddetti riders, delle piattaforme digitali è al centro della Circolare n. 17 pubblicata ieri dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Il testo – sottolinea il Ministero – ricorda, in primo luogo, il valore innovativo delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da parte dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, con le quali si era per la prima volta disciplinata l’attività lavorativa dei riders delle piattaforme digitali, cogliendo lo stimolo lanciato dall’Unione Europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro”.

Nel dettaglio la Legge 128/2019 attribuisce ai riders tutele differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata (art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015) o a quella di lavoro autonomo occasionale (art. 47-bis del D.Lgs. n. 81/2015), fatta salva, in ogni caso, la possibilità che l’attività sia invece riconducibile a una prestazione di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del Codice Civile. La norma garantisce l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo.

A prescindere dal fatto che l’etero-organizzazione si eserciti anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro – spiega la Circolare –, nel caso in cui i riders, per le concrete modalità operative, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà, infatti, applicabile la previsione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Qualora, invece, – sottolinea il Ministero – i riders lavorino in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2, ma svolgano una prestazione di carattere occasionale troverà applicazione il Capo V bis del D.Lgs. n. 81/2015.

In merito al compenso, in mancanza di contratti collettivi – facendo riferimento allo stesso decreto legislativo – la Circolare ribadisce che “i riders non possano essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma che dovrà essere loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti”. In ogni caso viene stabilito che deve essere garantita loro un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Al fine di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, sia per l’ipotesi di etero-organizzazione che per quella di lavoro autonomo, i contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale – specifica la Circolare – risultano essere quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tra i diritti e le forme di tutela riconosciuti dalla normativa in vigore ai riders autonomi, la Circolare cita il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale; a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza; l’estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore; il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione.