L’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali; aggiunge poi che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative ad un periodo non superiore all’anno.
La prestazione lavorativa, pertanto, deve essere contenuta entro i limiti legali di durata, al fine di tutelare la salute dei lavoratori, consentendo loro il pieno recupero con adeguati periodi di riposo.
L’art. 36 della Costituzione stabilisce anche che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale … e non può rinunziarvi”. La Corte costituzionale con sentenza n. 23 del 19 gennaio 1982 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che consente il riposo settimanale dovuto al personale dipendente in misura anche corrispondente a 24 ore non consecutive, in quanto il frazionamento non consente al lavoratore il recupero psico-fisico. Nel nostro ordinamento, il riposo settimanale, da intendersi appunto come divieto di lavoro nel settimo giorno consecutivo, coincide di regola con la domenica. Ma secondo quanto dispone il comma 3 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso come riposo compensativo. Nessuna retribuzione è prevista a fronte dei riposi settimanali fruiti, ma il lavoro prestato illegittimamente nel giorno di riposo settimanale da luogo, a favore del lavoratore, alla retribuzione maggiorata per il lavoro prestato che si aggiunge al risarcimento del danno.
Quanto al riposo giornaliero, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, da fruire in modo continuativo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Il diritto alle pause è disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2000, ove si prevede che ogni periodo di 6 ore deve essere seguito da un intervallo che risponde a una duplice finalità: il recupero psico-fisico (inclusa l’eventuale consumazione del pasto) e l’attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Modalità e durata delle pause quotidiane sono stabilite dai Contratto Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
A cura di Elisa Maria Villa
Consulente del Lavoro
Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Pavia