Maternità, lavoratrici a casa 5 mesi dopo il parto: arrivano importanti novità

Forse non tutte le future mamme sanno che hanno diritto di stare a casa dal lavoro esclusivamente dopo il parto. Come funziona e le novità

Importanti novità per le donne che si trovano ad affrontare la maternità. Forse non tutte le future mamme sanno che una legge del 2001, la 151 per l’esattezza, prevede, come alternativa alla modalità ordinaria di fruizione del congedo di maternità, la possibilità per la donna lavoratrice di stare a casa dal lavoro esclusivamente dopo il parto.

Maternità 5 mesi dopo il parto: come funziona

Quando? Entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio: ciò significa che, anziché anticipare l’astensione dal lavoro due mesi prima del parto ed essere poi costretta a stare a casa tre mesi dopo la nascita, è possibile sfruttare tutti e 5 i mesi di congedo di maternità dopo il parto.

Ma ad una condizione: che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che questa opzione per la lavoratrice non sia problematica per la salute sua o del nascituro.

L’INPS richiede per questo una determinata documentazione sanitaria che è necessario acquisire da parte della lavoratrice per potere legittimamente proseguire l’attività lavorativa fino alla data presunta del parto, o fino al parto stesso.

Maternità 5 mesi dopo il parto: le novità

Ma ora c’è una importantissima novità: i documenti sanitari non devono più essere prodotti dalla lavoratrice all’INPS, come accadeva prima, ma solamente al proprio datore di lavoro. Questo va fatto assolutamente prima dell’inizio dell’8° mese di gravidanza. Si tratta senz’altro di una semplificazione che va incontro alle esigenze delle future mamme, e quindi un cambiamento che possiamo definire positivo.

Qui tutte le novità sulla maternità flessibile: come funziona adesso e come averla.

Restano invece invariati gli altri requisiti:

  • individuazione dei medici competenti al rilascio delle attestazioni previste per legge, ossia il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, se previsto
  • tempistica di acquisizione da parte della lavoratrice delle attestazioni mediche nel corso del 7° mese di gravidanza. In caso di precedente fruizione della flessibilità del congedo di maternità, l’acquisizione delle attestazioni mediche può avvenire anche entro la fine dell’8° mese di gestazione
  • individuazione, nell’attestazione, del termine fino a cui è possibile prestare attività lavorativa senza pregiudizio per la salute della lavoratrice e del nascituro, ossia fino alla data presunta del parto o fino alla data effettiva del parto.

Certificato medico di gravidanza: come fare

Resta per le donne che chiedono la maternità l’obbligo di trasmissione all’INPS del certificato telematico di gravidanza, da parte di un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico.

Significa che le lavoratrici continuano a dover presentare domanda telematica di congedo di maternità all’INPS, secondo le consuete modalità, dichiarando in domanda di volere fruire della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto, ma senza allegare le relative attestazioni mediche.

Qui tutte le novità relative al congedo parentale.

Maternità, quali controlli effettua l’INPS

Da parte sua, l’INPS continua a effettuare i controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità e, in caso di fruizione esclusiva dopo il parto, verifica:

  • che la data di inizio del congedo di maternità comunicata dalla lavoratrice coincida con la data presunta del parto o con la data effettiva del parto, oppure, qualora non coincida con nessuno dei predetti eventi, che la data ricada all’interno del periodo ante partum (prima del parto), da cui decorrono i cinque mesi di congedo di maternità
  • l’assenza di un periodo di malattia nel periodo tra l’inizio dell’8° mese di gestazione e la data di inizio del congedo di maternità fruito esclusivamente dopo il parto
  • l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio o, in caso di presenza, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’8° mese di gravidanza
  • l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli
  • l’effettiva astensione dal lavoro durante i 5 mesi di maternità fruiti esclusivamente dopo l’evento del parto al fine del riconoscimento dell’indennità. Infatti, posto che l’opzione dei 5 mesi dopo il parto non deve comportare conseguenze sulla misura dell’indennità, che deve comunque essere di 5 mesi, questo non incide sul principio generale per cui durante i 5 mesi, comunque articolati, la lavoratrice dipendente non possa essere adibita al lavoro. L’indennità di maternità ha la funzione di sostituire il reddito non percepito dalla lavoratrice durante il congedo di maternità, motivo per cui lo svolgimento di periodo di lavoro, durante i 5 mesi di congedo fruiti esclusivamente dopo l’evento del parto, comporta un’indebita permanenza al lavoro durante il periodo di maternità e l’INPS non potrebbe corrispondere la relativa indennità per le giornate di permanenza al lavoro vietato.

Maternità, cosa succede in caso di malattia

L’INPS ha anche chiarito che, in caso di malattia prima del parto o della data presunta, l’inizio del congedo di maternità coincide con l’inizio della malattia e i giorni di ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Cosa succede in caso di rinuncia della maternità

In caso di rinuncia volontaria della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, la comunicazione deve essere tempestivamente effettuata all’INPS per consentire dalla data della rinuncia la decorrenza del congedo di maternità, e i periodi ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Non cambia nulla invece per le condizioni del cosiddetto parto “fortemente” prematuro, al rinvio e alla sospensione del congedo di maternità, alla flessibilità nell’ambito della fruizione del congedo esclusivamente dopo il parto (ad eccezione delle indicazioni sull’obbligo di produrre all’INPS le attestazioni sanitarie), all’interdizione anticipata e prorogata, al prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità, alla malattia, al lavoro a tempo parziale (ad eccezione delle indicazioni sull’obbligo di produrre all’INPS le attestazioni sanitarie) e al congedo di paternità.

Per quanto riguarda, invece, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS che vogliano astenersi dall’attività lavorativa, già si prevedono le modalità di fruizione del congedo esclusivamente dopo la data del parto senza produzione delle attestazioni mediche all’INPS ma al solo committente.

L’INPS provvede, quindi, a erogare l’indennità di maternità secondo le consuete modalità a conguaglio o a pagamento diretto.