Maternità: quando tornare al lavoro e quali sono le agevolazioni?

Lavoro e gravidanza: il ritorno al lavoro dopo la maternità e le agevolazioni di cui usufruire per il proprio bambino

Tornare al lavoro post gravidanza prevede diritti e tutele per la mamma lavoratrice e alcune agevolazioni di cui usufruire per prendersi cura del proprio bambino, di cui possono godere anche i papà. La legge che garantisce le disposizioni riguardo il sostegno di maternità e paternità è la 151/01, aggiornato e in costante evoluzione, come previsto dal decreto legislativo 80/2015 che facilita la conciliazione tra vita e lavoro anche per genitori affidatari o adottivi.

Tutte le modalità di congedo sono da richiedere all’INPS, mentre l’indennità di maternità viene anticipata o dal datore di lavoro in caso di dipendenti o direttamente dall’Istituto di Previdenza

Rientro al lavoro post gravidanza: quali agevolazioni?

Uno dei principi cardine da ricordare per quanto riguarda le donne lavoratrici dipendenti in gravidanza è l’impossibilità di essere licenziate dal proprio datore di lavoro fino al compimento di un anno di età del bambino. Parlando del congedo di maternità, i mesi d astensione dal lavoro sono cinque e flessibili, suddivisi nei seguenti modi: la formula 2+3, ovvero l’astensione obbligatoria a due mesi dalla data presunta di nascita a cui vanno aggiunti tre mesi dopo il parto, e la modalità 1+4, ovvero un mese dal parto e più quattro mesi dopo. In questo caso, la lavoratrice incinta dovrà presentare un certificato medico prima della normale astensione obbligatoria dove si indica che non vi sono particolari problemi di salute per la gestante a proseguire l’attività lavorativa fino a 30 giorni dal parto.

Esiste un’astensione per paternità? Sì: grazie alla legge 280/2015 i giorni di paternità passano da 1 a 2 due, che possono raddoppiare ed essere usufruiti in maniera continuativa.

Allattamento e congedo facoltativo: come funzionano?

Una volta terminato il congedo obbligatorio di cinque mesi, la madre lavoratrice ha diritto alle ore di allattamento: un’ora ogni sei oppure due ore al giorno, da usufruire separatamente o di fila. In caso sia presente il nido aziendale, la madre deve rimanere sul posto di lavoro e per l’allattamento ha diritto a 60 minuti al giorno.

Un’ulteriore possibilità per mamme e papà, è il congedo parentale facoltativo entro i 12 mesi di vita, che consta di altri sei mesi dopo il congedo obbligatorio retribuiti al 30%. In caso di padre o madre soli, il permesso può arrivare a 10 mesi. In caso di malattia, infine, mamme e papà possono alternarsi e richiedere giorni di permesso illimitati entro i tre anni e cinque giorni all’anno tra i tre e gli otto anni.

Agevolazioni 2017: novità e conferme

Nel 2017 sono stati  confermati il bonus bebè, 80 € al mese con ISEE inferiore a 25.000 € e 160 € sotto la soglia dei 7.000 e il bonus baby sitter da 600 €, in caso la mamma rinunci al congedo parentale facoltativo. Le novità in attesa di decreti specifici sono: il “bonus mamma domani”, 800 € che spettano a ogni mamma incinta al settimo mese di gravidanza con ISEE sotto i 13.000 € e,  indipendente dal reddito, il bonus asilo nido di 1000 €.