Lavoro: contratti a termine senza causale fino ad agosto

Il decreto Rilancio consente alle aziende proroghe e rinnovi dei contratti a termine fino al 30 agosto senza causale.

Il Decreto Rilancio concede ai lavoratori ed ai datori di lavoro una flessibilità temporanea nell’ambito dei contratti a tempo determinato. Fino al 30 agosto 2020 la proroga di questo tipo di contratti non necessita di causale.

L’articolo 93 del decreto legislativo 34/2020, evidenzia il sito delle piccole-medie imprese pmi.it, riguarda i contratti in scadenza e già attivi al 23 febbraio scorso.

Dopo il 30 agosto
per proseguire con il rapporto di lavoro oltre la data indicata, sarà necessario stipulare un nuovo rinnovo o proroga con causale laddove sussistano ancora margini per farlo, oppure trasformare il contratto a termine in tempo indeterminato.

Causali non necessarie
Le causali non necessarie per rinnovi o proroghe fino al 30 agosto sono quelle previste dall’articolo 19 del decreto legislativo 81/2015 (la riforma dei contratti Jobs Act):

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Per il resto, le regole sui contratti a termine restano invariate, e sono quelle previste dagli articoli da 19 a 29 del sopra citato dlgs 81/2015.

Quindi, in estrema sintesi, fatte salve le eventuali diverse disposizioni dei contratti collettivi, “la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi”.

Decorso questo termine di due anni, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Il numero massimo di proroghe nell’arco dei 24 mesi è pari a quattro.

Attenzione: il dl Rilancio non introduce deroghe al numero massimo di proroghe. In mancanza di interpretazioni autentiche ministeriali, si deve quindi ritenere che l’eventuale proroga senza causale in oggetto sia da conteggiare ai fini del tetto massimo di quattro in 24 mesi. Si tratta di un punto rilevante, perché se il numero di proroghe è superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.