La legge di Bilancio 2021 ha allargato al 100% l’esonero, già in vigore dal 1992 nella misura del 50%, per incentivare l’occupazione femminile nel biennio 2021-2022.
Si tratta di uno sgravio contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate e spetta se si assume a tempo determinato o indeterminato, o se si trasforma a tempo indeterminato un precedente rapporto agevolato.
Lo chiarisce l’Inps con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 in cui fornisce le caratteristiche dell’agevolazione e i requisiti per accedervi, senza però offrire istruzioni pratiche per la sua fruizione: la misura è in attesa dell’ approvazione della Commissione europea, quindi le indicazioni operative verranno fornite in un secondo momento.
Indice
Cos’è l’esonero contributivo per donne lavoratrici
La manovra stabilisce che lo sgravio contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro annui.
Possono fruire dell’incentivo le imprese che assumono donne residenti nelle regioni del Sud Italia disoccupate da almeno 6 mesi o da almeno 24 mesi, se residenti nel resto d’Italia.
Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, che deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
La circolare dell’Inps ricorda inoltre che il provvedimento riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo che, nel periodo di riferimento, assumono donne lavoratrici che rientrano nella categoria occupazionale “svantaggiate”.
Quanto vale l’esonero contributivo
L’agevolazione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l’Inps chiarisce che l’incentivo spetta fino a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, mentre in caso di assunzione a tempo indeterminato spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione e in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.
Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Chi sono le lavoratrici a cui spetta l’incentivo
La circolare Inps ricorda che ai sensi del citato articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n.92/2012, sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:
- donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Chi sono i datori di lavoro destinatari
- enti pubblici economici;
- Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.
Sono invece escluse le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni, ma anche le Università, gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici, le Camere di commercio e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300-1999.
Quali sono le assunzioni incentivabili
L’agevolazione per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate spetta per le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:
- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
- proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, o a scopo di somministrazione. Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente, occasionale e domestico, e i rapporti di apprendistato.